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Energia elettrica ed energia in genere – Impianti fotovoltaici – Sicilia – Autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti – Disciplina regolamentare regionale – Divieto di voltura – Illegittimità

L’art. 4, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 luglio 2012, n. 48, che impone al richiedente l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di assumere nei confronti dell’amministrazione l’obbligo della realizzazione diretta dell’impianto, escludendo la possibilità di voltura dell’autorizzazione, introduce una restrizione nei rapporti tra gli operatori privati che non trova giustificazione nella legislazione nazionale e regionale ed è, pertanto, illegittimo per violazione dei principi di semplificazione, di diffusione delle fonti di energia rinnovabile, di libertà di stabilimento e della concorrenza (1).

Il Collegio ha altresì dichiarato l’illegittimità del successivo atto applicativo, con cui la Regione Siciliana ha negato la voltura dell’autorizzazione unica a favore di un’ATI costituita tra l’originaria richiedente e altra società interamente partecipata.

(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2025, n. 530.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 13 ottobre 2025, n. 758 – Pres. Giovagnoli, Est. Cogliani

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