Energia elettrica ed energia in genere – Impianti agrifotovoltaici – Procedura abilitativa semplificata – Inderogabilità della disciplina urbanistico–edilizia.
Nel contesto della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico di cui agli artt. 6, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e 3, d.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48, è possibile derogare alla zonizzazione ma non al rispetto degli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola, stante l’assimilabilità dei tracker alle nuove costruzioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. e3), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Deve ritenersi, pertanto, legittimo il diniego opposto dall’amministrazione laddove fondato sul rilevato superamento, da parte dei tracker, dell’altezza massima degli edifici prevista dalle NTA, seppure limitatamente ad alcune ore della giornata, allorquando i detti impianti raggiungono la massima estensione. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2025, n. 6725; sez. VII, 9 ottobre 2024, n. 8113; sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7800.
T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 2 marzo 2026, n. 649 – Pres. Savasta, Est. Commandatore

