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Autorizzazione amministrativa – Noleggio con conducente – Diniego – Registro informatico delle imprese esercenti i servizi di taxi e noleggio con conducente – Corte costituzionale – Applicabilità della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale ai rapporti non esauriti

È illegittimo il diniego di autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente che sia fondato sulla previsione contenuta nell’articolo 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12 – in virtù del quale non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività dell’archivio informatico delle imprese esercenti i servizi di taxi e noleggio con conducente – in quanto la scelta amministrativa adottata impinge, senza alcuna limitazione temporale, su diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione) e la libertà di stabilimento, con la connessa tutela della concorrenza tra le imprese, anche nel più esteso ambito unionale (articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 49 TFUE). Inoltre, vanno applicati i principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza 19 luglio 2024, n. 137 la quale, anche se successiva al provvedimento impugnato, determina la cessazione della efficacia erga omnes della norma contenuta nell’articolo 10-bis, comma 6 dichiarata incostituzionale ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma risulti ancora rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento, escluso solo per i c.d. “rapporti esauriti”. (1).

 Corte costituzionale – Applicabilità della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale ai rapporti non esauriti – Efficacia invalidante e non caducante

La declaratoria di illegittimità costituzionale non determina la caducazione automatica dell’atto precedentemente emanato sulla base della norma dichiarata incostituzionale, quanto piuttosto l’illegittimità o invalidità sopravvenuta dello stesso, che dovrà essere rimosso, anche a seguito di rilievo ex officio, da una pronuncia del giudice titolare del potere di annullamento o da un provvedimento adottato in via di autotutela dall’amministrazione. (2).

(1) Conformi: Corte cost., 19 luglio 2024, n. 137 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12, per contrasto con gli artt. 3, 41, commi 1 e 2 e 117, comma 1, quest’ultimo in relazione all’art. 49 TFUE, della Costituzione); T.a.r. per il Lazio, sez. III, 27 marzo 2024, n. 6068.
Difformi: Corte cost., 26 marzo 2020, n. 56 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale per quanto attiene all’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11 febbraio 2019, n. 12 per violazione dell’art. 117 della Costituzione in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del TFUE.

(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. V, 27 aprile 2020, n. 1492; sez. I, 8 giugno 2016, n. 2898; Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione III, 7 novembre 2024, n. 2094 – Pres. Russo, Est. Saracino

 

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