Edilizia e urbanistica – Accertamento di conformità – Sanatoria parziale – Esclusione
Laddove l’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testi unico in materia edilizia) prevede, quale presupposto del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, la parola “intervento” deve intendersi riferita a tutti gli interventi effettivamente realizzati. Non è ammessa la sanatoria parziale, poiché il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa. Un permesso in sanatoria che non consideri alcuni degli interventi effettivamente realizzati deve ritenersi integralmente illegittimo, in quanto concreta una sostanziale elusione dei requisiti di cui all’art. 36 T.U. Edilizia. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che l’art. 36 T.U. Edilizia non consente al privato di selezionare, tramite la propria istanza, gli interventi dei quali intende domandare la sanatoria, operando una parcellizzazione e sanando solo quelli che effettivamente rispettino la cosiddetta «doppia conformità» (nel caso di specie, i soli interventi rilevati e contestati con una precedente ordinanza di demolizione).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9220; 30 agosto 2023, n. 8067; 10 luglio 2023, n. 6726; 2 luglio 2018, n. 4033.
T.a.r. per la Calabria, sezione II, 29 maggio 2025, n. 940 – Pres. Correale, Est. Baffa

