tratto da: diritto dei servizi pubblici

Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

Avv. Maurizio Maria LUCCA, Segretario Generale Enti Locali e Development Manager

 

La sez. V Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

Di converso, anche l’acquisto di un bene pubblico esige una procedura trasparente, con l’acquisizione di proposte o manifestazioni di interessi, previa consultazione del mercato, nonché apposita istruttoria del responsabile procedimento sulla bontà dell’operazione immobiliare (indispensabilità e indilazionabilità), avendo cura di acquisire la congruità del prezzo, verificata dagli uffici (o dall’Agenzia del demanio, in considerazione del soggetto richiedente)[2].

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