Il Consiglio di Stato ribadisce che l’esclusione per gravi illeciti professionali richiede prove oggettive e non può basarsi su penali lievi o articoli di stampa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6882 del 4 agosto 2025, ha fatto il punto sul tema delle esclusioni per gravi illeciti professionali, esaminando in particolare:
- il peso delle penali comminate in precedenti contratti;
- la possibilità di utilizzare articoli di stampa come elementi indiziari;
- i margini di discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione di affidabilità degli operatori economici (OE).
La decisione si inserisce nella giurisprudenza già consolidata, riaffermando i principi di proporzionalità, oggettività e ragionevolezza che devono guidare ogni esclusione.
L’articolo 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023 stabilisce che un operatore economico può essere escluso se responsabile di un illecito professionale grave, ma, la sola presenza di una penale o di un inadempimento non è sufficiente. Occorre dimostrare che la violazione sia sostanziale e grave e che abbia un impatto effettivo sull’affidabilità del concorrente.
Nel caso esaminato, l’appellante contestava la mancata dichiarazione di penali contrattuali da parte dell’aggiudicatario e portava come ulteriore prova un articolo giornalistico che segnalava presunte criticità nella gestione di un precedente servizio.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’argomento, affermando che:
- gli articoli di stampa, non avendo valore probatorio certo, non possono costituire base sufficiente per un’esclusione;
- l’applicazione di una penale non comporta automaticamente l’integrarsi di un illecito professionale.
La valutazione dell’amministrazione deve quindi fondarsi su fatti oggettivi e documentati, non su fonti generiche o percezioni soggettive.
La soglia dell’1% e l’obbligo di dichiarazione
La sentenza sottolinea anche un ulteriore aspetto: l’obbligo di dichiarare le penali scatta solo se queste superano l’1% del valore del contratto.
Nel caso concreto, le penali applicate erano inferiori a tale limite, motivo per cui:
- non vi era alcun obbligo di dichiarazione;
- la loro omissione non poteva essere interpretata come grave negligenza né come motivo di esclusione.
Questa impostazione è coerente con l’attuale Codice dei contratti pubblici e con le precedenti formulazioni legislative (art. 38 del d.lgs. 163/2006 e art. 80 del d.lgs. 50/2016).
L’appello è stato quindi respinto, confermando la regolarità dell’aggiudicazione.