Tratto da: Lavori Pubblici  

Anche se non prevista esplicitamente dalla lex specialis, l’iscrizione in caso di attività particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa viene automaticamente eterointegrata nella legge di gara.

Il settore di attività di un affidamento può essere fondamentale per determinare la possibile partecipazione di un operatore a una gara. Questo perché l’ambito del servizio può richiedere, a pena di esclusione, anche il possesso di requisiti non solo legati alla capacità tecnica o economica, ma anche di moralità e affidabilità dell’OE.

 

Un esempio? L’iscrizione nelle white list della prefettura, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, comma 53, lett. h) della Legge n. 190/2012, particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Ma cosa succede se il requisito non è previsto esplicitamente nella lex specialis? L’operatore va escluso, oppure è possibile un’eterointegrazione delle regole di gara?

La risposta arriva dal TAR Campania, con la sentenza del 19 maggio 2025, n. 3857, in relazione al ricorso contro l’aggiudicazione in favore di un OE non iscritto nella white list della Prefettura e a cui la SA aveva anche concesso un’illegittima integrazione postuma di un requisito di capacità tecnico-professionale.

Due profili distinti, ma entrambi decisivi per la legittimità dell’aggiudicazione.

Dirimenti nella questione sono le seguenti norme:

  • l’art. 1, commi 52 e 53 della Legge n. 190/2012, con cui su impone l’obbligo di iscrizione alla white list per gli operatori economici che intendano partecipare a gare per l’affidamento di attività particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
  • l’art. 100, d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) sul possesso dei requisiti tecnici, che deve essere dimostrato al momento della domanda; la stazione appaltante può richiedere chiarimenti, ma non può ammettere integrazioni postume. Questo in ossequio al principio di immodificabilità della lex specialis e dell’offerta, che non permette integrazioni o modifiche in corso di gara.

    Nel valutare la questione, il TAR ha dato ragione alla ricorrente. In relazione alla carenza del requisito di moralità, il Collegio ha evidenziato come l’attività oggetto dell’appalto fosse ricompresa tra quelle indicate dall’art. 1, comma 53, lett. h) della L. 190/2012, soggette quindi all’obbligo di iscrizione nella white list.

    Tale iscrizione doveva essere posseduta alla scadenza del termine di presentazione della domanda, non essendo possibile un’integrazione postuma.

    Il TAR ha ritenuto inammissibile il comportamento della stazione appaltante, che ha ammesso l’operatore economico privo del requisito al momento della presentazione dell’offerta, in violazione del principio di parità di trattamento e della normativa antimafia.

    Per giurisprudenza costante, l’iscrizione deve essere posseduta, o quanto meno richiesta, alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione. Si tratta di un orientamento confermato anche da ANAC, secondo cui mancata previsione dell’obbligo nella lex specialis non incide sulla sua operatività, essendo la normativa in materia antimafia di natura cogente e quindi si eterointegra.

    Non solo: la ricorrente ha evidenziato che l’aggiudicataria, al momento della domanda, non disponeva del deposito tecnico richiesto per l’esecuzione del servizio. L’impegno a procurarselo in caso di aggiudicazione non è stato considerato sufficiente dal TAR, che ha ribadito il principio secondo cui il possesso dei requisiti deve essere certo e documentato sin dalla domanda, essendo parte integrante della capacità tecnica dell’impresa.

    È stato inoltre chiarito che la stazione appaltante non può integrare la lex specialis tramite chiarimenti resi in corso di gara, specie se in contrasto con disposizioni imperative come quelle in materia antimafia.

    Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto in medio tempore stipulato.

    Come ribadito dal giudice amministrativo in materia di requisiti di partecipazione è necessario tenere presente che:

    • i requisiti di moralità e tecnico-professionali devono essere posseduti e documentati al momento della presentazione dell’offerta;
    • le stazioni appaltanti non possono derogare, neppure in via interpretativa, ai limiti imposti da norme imperative, specie quando in gioco vi sono esigenze di legalità e tutela della concorrenza;
    • l’iscrizione alla white list rappresenta un requisito di partecipazione nei settori a rischio infiltrazione mafiosa, anche se non esplicitamente previsto dalla lex specialis;
    • l’eventuale omissione dell’obbligo nella disciplina di gara va colmata con eterointegrazione normativa, essendo la disciplina antimafia di rango superiore;
    • la dimostrazione della capacità tecnica non può essere rinviata al momento dell’esecuzione contrattuale, ma deve risultare già in sede di offerta;
    • la stazione appaltante non può ammettere documentazione integrativa per colmare un difetto sostanziale dei requisiti richiesti.
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