Tratto da: Lavoripubblici

La commissione di gara può tornare a modificare i punteggi dell’offerta tecnica dopo avere già aperto e valutato le offerte economiche? È sufficiente richiamare genericamente un “errore materiale” per giustificare una rivalutazione postuma dell’offerta tecnica? E il principio di segretezza delle offerte economiche può subire deroghe durante l’autotutela della stazione appaltante?

Sono questioni particolarmente delicate perché riguardano uno dei principi più sensibili del sistema dei contratti pubblici, quello della netta separazione tra valutazione tecnica ed economica nelle procedure fondate sul miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV). Su questo tema è intervenuto il TAR Sicilia, sez. Catania, con la sentenza n. 985 del 30 marzo 2026, che affronta il rapporto tra autotutela amministrativa, segretezza delle offerte economiche e limiti alla rivalutazione delle offerte tecniche dopo l’apertura delle offerte economiche.

La controversia nasceva da una procedura aperta per l’affidamento quinquennale della fornitura in service di sistemi diagnostici, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto oggetto del giudizio avevano partecipato soltanto due operatori economici e la gara era stata inizialmente aggiudicata alla società risultata prima classificata con un vantaggio di 2,28 punti sulla seconda concorrente.

Dopo l’aggiudicazione, però, la seconda classificata aveva chiesto alla stazione appaltante di riesaminare alcuni punteggi attribuiti all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ritenendo errate alcune valutazioni relative a specifici sub-criteri qualitativi.

La commissione, riconvocata in seduta riservata, aveva quindi rivalutato alcuni elementi dell’offerta tecnica, azzerando diversi punteggi inizialmente assegnati. Da questa nuova valutazione era derivata una modifica della graduatoria originaria e la revoca dell’aggiudicazione inizialmente disposta, con contestuale aggiudicazione alla seconda classificata.

L’operatore inizialmente aggiudicatario ha quindi impugnato davanti al TAR gli atti di autotutela sostenendo, in via principale, che la rivalutazione dell’offerta tecnica fosse avvenuta in violazione del principio di segretezza delle offerte economiche, poiché la commissione era intervenuta dopo avere già aperto e valutato le offerte economiche.

La controinteressata ha invece proposto ricorso incidentale sostenendo che l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per carenza di alcuni requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico.

Per comprendere la decisione del TAR occorre partire dalla struttura delle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

In questo modello di selezione la valutazione dell’offerta non si fonda soltanto sul prezzo ma richiede una comparazione tra qualità tecnica e offerta economica. Proprio per questo motivo il sistema impone una netta separazione tra le due fasi valutative.

Il principio di segretezza delle offerte economiche trova il proprio fondamento nei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e si collega ai principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare agli artt. 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il principio del risultato previsto dall’art. 1 del Codice impone infatti che l’affidamento avvenga nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza, mentre il principio della fiducia e quello di buona fede richiedono che l’azione amministrativa si svolga in modo imparziale e trasparente.

Secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR, la segretezza delle offerte economiche serve ad evitare che la conoscenza del prezzo possa influenzare, anche solo potenzialmente, il giudizio tecnico della commissione. Da qui deriva la regola secondo cui le offerte economiche devono rimanere segrete fino alla conclusione della valutazione tecnica.

Il problema affrontato dalla sentenza riguarda però una situazione particolare, cioè quella in cui la commissione interviene nuovamente sull’offerta tecnica dopo avere già aperto e valutato le offerte economiche, sostenendo di dovere correggere valutazioni ritenute errate.

Il TAR afferma innanzitutto che la rivalutazione dell’offerta tecnica avvenuta dopo la conoscenza delle offerte economiche viola il principio di segretezza delle offerte, posto a presidio della serenità e dell’imparzialità dell’attività valutativa della commissione.

Secondo il Collegio, il fatto che il riesame sia stato effettuato nell’esercizio del potere di autotutela non consente comunque di superare la regola della netta separazione tra fase tecnica e fase economica.

Il principio di segretezza, infatti, non serve soltanto ad evitare che la commissione possa favorire automaticamente il concorrente col prezzo più basso, ma tutela più in generale la libertà e la serenità del giudizio tecnico, che non deve essere esposto ad alcun possibile condizionamento, neppure astratto.

Proprio per questo motivo il TAR richiama quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio deve operare in modo pieno, salvo il caso delle mere correzioni di errori materiali. Ed è proprio su questo tema che si concentra una parte centrale della sentenza che chiarisce la distinzione tra errore materiale ed errore valutativo.

Secondo i giudici di primo grado, l’errore materiale ricorre soltanto quando esiste una discrasia immediatamente percepibile tra la volontà effettivamente formata e la sua esternazione, riconoscibile senza necessità di particolari attività interpretative o valutative.

Diversamente, quando la commissione modifica il proprio giudizio attraverso una nuova interpretazione della lex specialis o una diversa valutazione dei requisiti dell’offerta, non si è più davanti ad una semplice correzione materiale.

Nel caso oggetto della sentenza, le modifiche operate dalla commissione non erano immediatamente percepibili e non consistevano in semplici sviste esecutive, ma richiedevano una nuova valutazione dei criteri di gara e delle caratteristiche tecniche offerte.

Da qui la conclusione secondo cui la stazione appaltante non avrebbe potuto limitarsi a correggere i punteggi tecnici dopo l’apertura delle offerte economiche. Una simile rivalutazione non avrebbe potuto prescindere dalla rinnovazione della procedura relativa al lotto interessato, con nuova indizione della gara e riapertura dei termini per gli operatori economici.

Il TAR respinge, infine, l’orientamento secondo cui il divieto di rivalutazione postuma riguarderebbe soltanto le valutazioni discrezionali e non anche i criteri cosiddetti “on/off”. Per i giudici siciliani anche questi criteri implicano comunque un’attività interpretativa della lex specialis e, proprio per questo, non possono considerarsi estranei al rischio di condizionamento derivante dalla conoscenza delle offerte economiche.

La sentenza mette a fuoco un profilo particolarmente delicato nella gestione delle gare OEPV, cioè il rapporto tra autotutela e stabilità delle valutazioni tecniche dopo l’apertura delle offerte economiche.

Il punto non è impedire alla stazione appaltante di correggere eventuali illegittimità, ma capire fino a dove possa spingersi questa correzione senza alterare le garanzie della procedura. In una gara fondata sul miglior rapporto qualità/prezzo, infatti, la valutazione tecnica deve formarsi prima e indipendentemente dalla conoscenza dell’offerta economica. Se quella sequenza viene riaperta successivamente, il problema non riguarda soltanto il singolo punteggio modificato, ma la tenuta complessiva del percorso valutativo.

Da questo punto di vista, il richiamo all’errore materiale non può trasformarsi in uno strumento per rivedere valutazioni tecniche ormai consolidate. Quando occorre reinterpretare la lex specialis o attribuire un diverso significato agli elementi dell’offerta, non si è più davanti ad una semplice correzione formale.

La vicenda richiama inoltre l’attenzione sulla qualità della documentazione di gara. Più criteri tecnici, sub-criteri e meccanismi “on/off” risultano ambigui, maggiore è il rischio che la commissione debba svolgere attività interpretative anche dove la stazione appaltante riteneva di avere costruito un sistema automatico.

Altro profilo rilevante riguarda la distinzione tra requisiti minimi, criteri premiali e requisiti di esecuzione. Non tutto ciò che è previsto nel capitolato può automaticamente trasformarsi in una causa di esclusione, perché occorre verificare se quella previsione incida sull’ammissibilità dell’offerta, sulla sua valutazione qualitativa oppure sulla fase esecutiva del contratto.

La decisione del TAR conferma quindi che, nelle gare OEPV, la fase tecnica deve essere definita e consolidata prima dell’apertura delle offerte economiche, perché dopo quel momento gli spazi di intervento della commissione si riducono in modo significativo.

In conclusione, il TAR Sicilia ha accolto il ricorso principale, annullando gli atti con cui la stazione appaltante aveva revocato la prima aggiudicazione e rideterminato i punteggi tecnici dopo l’apertura delle offerte economiche, mentre il ricorso incidentale della seconda classificata è stato respinto integralmente.

La decisione conferma quanto il principio di segretezza delle offerte economiche resti centrale nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto nei casi in cui la stazione appaltante intervenga in autotutela dopo la conclusione delle operazioni valutative.

Il punto più rilevante riguarda probabilmente il limite entro cui può essere utilizzata la categoria dell’errore materiale. Il TAR chiarisce infatti che non ogni criticità emersa dopo l’aggiudicazione può giustificare una riapertura della valutazione tecnica, soprattutto quando ciò richiede nuove attività interpretative sui criteri di gara o sugli elementi dell’offerta.

La sentenza richiama inevitabilmente l’attenzione anche sulla costruzione della lex specialis e sulla qualità dei criteri tecnici utilizzati nelle gare OEPV. Più la documentazione di gara lascia margini interpretativi, più aumenta il rischio che, una volta aperte le offerte economiche, ogni successivo intervento della commissione finisca per entrare in tensione con il principio di segretezza delle offerte.

Allo stesso tempo, la decisione rafforza l’idea che la valutazione tecnica, una volta conclusa, non possa essere rimessa in discussione attraverso riletture successive dei criteri di gara o degli elementi dell’offerta mascherate da semplici correzioni formali. Ed è proprio qui che il TAR individua il punto di equilibrio tra autotutela amministrativa, stabilità delle operazioni di gara e tutela dell’affidamento degli operatori economici.

 

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