Tratto da: Lavori Pubblici
Fino a che punto il diritto di accesso agli atti di gara può spingersi a sacrificare la tutela dei segreti tecnici e commerciali delle imprese? E cosa deve dimostrare un concorrente per ottenere l’ostensione integrale delle offerte tecniche degli aggiudicatari?
Con la sentenza del 24 ottobre 2025, n. 18546, il TAR Lazio ha affrontato una questione centrale nel bilanciamento tra trasparenza amministrativa e tutela del know-how aziendale, respingendo la richiesta di accesso avanzata da un operatore economico secondo classificato.
Nel caso in esame, la seconda classificata in una procedura di gara aveva impugnato la determina di aggiudicazione nella parte in cui la stazione appaltante aveva accolto le richieste di oscuramento formulate dall’aggiudicataria e dalla terza classificata.
L’impresa ricorrente sosteneva che l’oscuramento di gran parte delle relazioni tecniche impedisse di verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi e la legittimità dell’aggiudicazione, invocando l’esistenza di uno “stringente nesso di strumentalità” tra la documentazione richiesta e le proprie esigenze difensive.
La SA, dal canto suo, eccepiva la legittimità dell’oscuramento, evidenziando di aver garantito un adeguato accesso e sottolineando la contraddittorietà del comportamento della stessa ricorrente, che aveva a sua volta chiesto la riservatezza su parte della propria offerta.
Per valutare la questione, il Collegio ha richiamato l’art. 35 del d.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Accesso agli atti e riservatezza”, che disciplina in modo specifico l’equilibrio tra trasparenza e tutela del segreto tecnico o commerciale.
In particolare:
- il comma 4, lett. a) esclude il diritto di accesso alle informazioni che, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscano segreti tecnici o commerciali;
 tale norma salvaguarda, dunque, nell’ottica di garantire e non derogare alla corretta competizione fra imprese, l’interesse di chi partecipa ad una gara, nel senso che non vi sia “un’indiscriminata accettazione del rischio di divulgazione di segreti tecnici o commerciali” che – almeno in via di principio – sono quindi sottratti, dato il loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione;
- il comma 5 ammette un’eccezione al divieto, consentendo l’accesso solo se “indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici”.
Si tratta di una “eccezione all’eccezione”, come ricorda lo stesso TAR richiamando la propria precedente sentenza n. 23049/2024, che impone un rigoroso bilanciamento tra l’interesse alla trasparenza e la protezione della competitività industriale e commerciale delle imprese.


