Tratto da: Lavori Pubblici
Cosa accade se un ente non redige il programma triennale dei lavori pubblici o quello degli acquisti di forniture e servizi? È necessario pubblicare un atto che dichiari formalmente l’assenza dei presupposti? E, in tal caso, dove e con quali modalità deve essere resa pubblica tale comunicazione?
Il quesito, posto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nasce dall’esigenza pratica (comune in realtà a molti enti di piccole dimensioni) di sapere come adempiere correttamente agli obblighi di trasparenza nel caso in cui non vi siano, di fatto, né lavori pubblici da programmare né forniture o servizi da acquisire nel triennio di riferimento.
L’Ente istante ha, infatti, chiesto se debba comunque pubblicare un atto con cui si dà conto della mancata redazione dei programmi triennali per assenza dei presupposti, e in quale sezione del sito istituzionale debba essere collocata tale comunicazione.
Ha risposto alla domanda il Supporto Giuridico del MIT che, con il parere n. 3689 del 2 ottobre 2025, ci consente di approfondire il tema e rispondere concretamente a delle esigenze, come anticipato, abbastanza frequenti.
La risposta del MIT richiama in modo diretto l’Allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina la programmazione triennale dei lavori pubblici e quella degli acquisti di beni e servizi.
In particolare:
- l’art. 5, comma 8 stabilisce che, qualora la stazione appaltante o l’ente concedente non rediga il programma triennale dei lavori pubblici “per assenza di lavori”, deve darne comunicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, e inviare la stessa informazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
- l’art. 7, comma 4 che contiene analoga disposizione per il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, prevedendo la pubblicazione della comunicazione sul profilo del committente, sempre nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il legislatore, dunque, distingue i due casi:
- per i lavori pubblici, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale, è obbligatoria anche la comunicazione alla BDNCP;
- per beni e servizi, la pubblicazione sul profilo del committente è sufficiente.
Il MIT conferma che l’obbligo di trasparenza sussiste anche in caso di “assenza di programmazione”, proprio per garantire la piena conoscibilità dell’azione amministrativa e la tracciabilità delle scelte organizzative dell’Ente.
In pratica:
- non è necessario redigere un programma “vuoto”;
- ma è indispensabile che l’amministrazione formalizzi l’assenza dei presupposti e pubblichi un’apposita comunicazione, in modo che chiunque possa verificare che la mancata programmazione non derivi da un’omissione, bensì da un’oggettiva assenza di interventi previsti o risorse disponibili.
La pubblicazione, precisa il MIT, va fatta nella sezione “Amministrazione trasparente” e deve riportare chiaramente che l’Ente non ha redatto il programma triennale “per assenza di lavori” o “per assenza di acquisti di beni e servizi”, a seconda del caso. Nel caso dei lavori, la comunicazione deve essere trasmessa anche alla BDNCP, secondo le modalità operative già previste per i programmi triennali ordinari.
La “presa d’atto” della mancata programmazione (tipicamente una determinazione o una delibera) costituisce il documento da pubblicare.
Il parere chiarisce definitivamente un dubbio ricorrente nelle stazioni appaltanti di piccole dimensioni: anche l’assenza di programmazione deve essere resa pubblica.
In sintesi:
- Lavori pubblici: pubblicare sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente) e comunicare alla BDNCP l’assenza di lavori programmabili (art. 5, co. 8, All. I.5 D.Lgs. 36/2023).
- Forniture e servizi: pubblicare sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, la presa d’atto dell’assenza di acquisti previsti (art. 7, co. 4, All. I.5 D.Lgs. 36/2023).
- Forma dell’atto: è sufficiente una delibera o determinazione di presa d’atto, senza necessità di redigere un programma formale.
- Finalità: assicurare la trasparenza amministrativa e la tracciabilità delle decisioni in materia di programmazione.
In tal modo, anche la “non programmazione” diventa un atto trasparente e verificabile, in linea con i principi del nuovo Codice dei contratti e con il D.Lgs. n. 33/2013.