tratto da biblus.acca.it

Nelle bonifiche di siti inquinati l’iscrizione ANGA è requisito di idoneità professionale: il subappalto non sana la carenza in gara.

Negli appalti di bonifica ambientale il subappalto può davvero sostituire il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali? La risposta del TAR Lazio, con la sentenza n. 8037/2026, è netta: no, quando l’iscrizione ANGA è richiesta per svolgere attività di bonifica di siti, non può essere “subappaltata” per colmare la carenza del concorrente.

Il subappalto qualificante può supplire alla mancanza di qualificazioni esecutive su lavorazioni scorporabili, ma non può sanare l’assenza di un requisito soggettivo abilitante alla partecipazione. Nel caso esaminato, il concorrente aveva dichiarato di voler subappaltare al 100% l’iscrizione ANGA categoria 9 classe C o superiore, nell’ambito di lavori di messa in sicurezza operativa e bonifica di un sito. La stazione appaltante lo ha escluso e il TAR ha confermato la legittimità dell’esclusione.

Il caso: appalto di bonifica e dichiarazione di subappalto dell’iscrizione ANGA

La procedura riguardava l’affidamento di lavori di messa in sicurezza operativa dell’area di impianto, bonifica dell’acquifero sotteso e bonifica della collina antropica di un ex stabilimento. Il concorrente escluso aveva dichiarato, nella domanda di partecipazione, di voler subappaltare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 9 classe C o superiore, al 100%.

Secondo la stazione appaltante, l’iscrizione ANGA non rappresentava un semplice requisito esecutivo, né una qualificazione trasferibile tramite subappalto. Era invece un requisito di idoneità professionale, da possedere direttamente in capo all’operatore economico che partecipa alla gara. La lex specialis, infatti, richiedeva il possesso dell’iscrizione ANGA in aggiunta ai requisiti di qualificazione derivanti dalle categorie di opere.

La PA ha ritenuto che il concorrente non potesse dichiarare di affidare integralmente ad un terzo l’attività per la quale era richiesto il titolo abilitativo, utilizzando il subappalto per compensare la propria carenza soggettiva.

I motivi del ricorso: subappalto qualificante e favor partecipationis

Il ricorrente ha contestato l’esclusione sostenendo che la stazione appaltante avrebbe erroneamente qualificato l’iscrizione ANGA come requisito di idoneità professionale. A suo avviso, l’iscrizione sarebbe stata collocata dalla legge di gara tra i requisiti tecnico-professionali e, in quanto tale, avrebbe potuto essere oggetto di subappalto qualificante.

La censura richiamava l’art. 119 del D.lgs. 36/2023, il principio di tassatività delle cause di esclusione, la massima partecipazione e la proporzionalità dei requisiti rispetto all’oggetto dell’appalto. Secondo l’impresa, la carenza del requisito poteva essere colmata affidando ad un soggetto qualificato le lavorazioni per cui l’iscrizione era necessaria.

Per il TAR l’iscrizione ANGA ha natura “anfibologica”

Il TAR Lazio respinge il ricorso come manifestamente infondato. La motivazione ruota attorno all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, secondo cui l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione.

Il giudice valorizza un passaggio già affermato dal Consiglio di Stato: l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha una valenza “anfibologica”. poiché: da un lato, dimostra il possesso di un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale, ma dall’altro, comprova la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti (Cons. Stato, sez. IV, n. 6355 del 2020).

Nel caso specifico, trattandosi di messa in sicurezza e bonifica di un sito, l’iscrizione ANGA valeva contemporaneamente:

  • sul piano soggettivo, come requisito di idoneità professionale non subappaltabile;
  • sul piano tecnico, come dimostrazione della capacità di svolgere determinate attività ambientali.

È proprio questa doppia natura a chiudere lo spazio al subappalto qualificante.

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