tratto da biblus.acca.it

Con la sentenza n. 596/2025, il TAR Sardegna, Sez. I, ha riaffermato il principio di immodificabilità dell’offerta, sottolineando l’irrilevanza giuridica della presentazione tardiva della campionatura e l’inapplicabilità del soccorso istruttorio in tali circostanze.

Un operatore economico ha trasmesso i campioni richiesti dalla documentazione di gara con due giorni di ritardo rispetto al termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta. La stazione appaltante, in coerenza con quanto previsto nel Disciplinare, ha disposto l’esclusione dalla procedura, sottolineando che la campionatura costituiva elemento essenziale dell’offerta tecnica e, pertanto, non suscettibile di regolarizzazione.

Il TAR ha evidenziato come la clausola relativa alla presentazione della campionatura fosse chiara, inequivoca e formulata a pena di esclusione. Tale previsione è stata ritenuta conforme al principio di tassatività delle cause escludenti sancito dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto connessa ad un requisito partecipativo essenziale, strettamente correlato alla valutazione tecnica dell’offerta.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui i campioni avrebbero avuto funzione meramente espositiva, il TAR ha ricondotto la loro natura a quella di componente sostanziale dell’offerta. L’art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023 legittima espressamente le stazioni appaltanti a basare criteri premiali su elementi materiali e tangibili dell’offerta, ivi inclusi i campioni, qualora coerenti con l’oggetto dell’affidamento.

L’istanza di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio è stata rigettata dal Collegio sulla base di 3 capisaldi normativi e giurisprudenziali:

  • il soccorso istruttorio è limitato alla documentazione amministrativa e non può sanare mancanze afferenti al contenuto dell’offerta tecnica o economica;
  • il termine per la presentazione dell’offerta segna un limite invalicabile; ogni elemento valutativo dev’essere cristallizzato entro tale scadenza;
  • la campionatura non era un allegato documentale, ma un criterio valutativo fondamentale, la cui mancata presentazione nei termini integra una violazione insanabile.

Il TAR ha ribadito che la scadenza fissata per la presentazione delle offerte segna il momento di consolidamento dell’offerta tecnica. Accettare integrazioni postume – anche solo di natura materiale – comprometterebbe irrimediabilmente il principio di parità di trattamento tra concorrenti (art. 2, D.Lgs. 36/2023) e minerebbe l’affidamento degli altri partecipanti sulla regolarità della procedura.

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