Il Sindaco di un comune con meno di 5.000 abitanti, anche responsabile del servizio, può svolgere le funzioni di RUP?
Il MIT, con il parere 3349/2025, ha chiarito un dubbio in merito alle funzioni che può svolgere un sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Nello specifico, si chiede se è possibile per il Primo Cittadino, ingegnere di professione (quindi con titolo adeguato), svolgere le varie funzioni connesse al ruolo del RUP, quindi essere di fatto responsabile dell’area tecnica e svolgere tutti quei compiti amministrativi normalmente attribuiti ai dipendenti, come previsto dall’art. 107 del TUEL (come ad esempio la presidenza delle commissioni di gara).
Il MIT ricorda che l’art. 15 del d.lgs. 36/2023, prima del Correttivo (d.lgs.. 209/2024), prevedeva che il RUP fosse scelto tra i dipendenti della stazione appaltante, anche a tempo determinato, preferibilmente attivi nel settore interessato. Tuttavia, il MIT sottolinea come la nozione di “dipendente” non sia da intendere in senso rigido: le modifiche normative più recenti indicano che la qualifica formale di subordinazione non è più vincolante.
Infatti, il Correttivo ha modificato l’art. 15 del Codice, chiarendo che il RUP può essere anche un dipendente di altra amministrazione. Ciò suggerisce che la vera condizione per ricoprire il ruolo sia il legame funzionale con l’organizzazione, che garantisca l’effettiva possibilità di gestire le attività connesse agli affidamenti pubblici, in particolare con riferimento ai poteri di firma e di spesa.
Viene ricordata anche la deroga prevista dalla legge 388/2000 (art. 53, comma 10), che consente ai Comuni sotto i 5.000 abitanti di assegnare ai membri dell’esecutivo (come sindaci e assessori) anche responsabilità gestionali, superando il principio generale della separazione tra politica e amministrazione. Questa deroga legittima l’attribuzione al sindaco, ove previsto dal regolamento dell’ente, anche di incarichi propri del personale dipendente, inclusi quelli relativi alla gestione degli appalti, come sancito dall’art. 107, comma 3, lett. a) del TUEL.
In sintesi, se il Comune ha regolamentato questa possibilità – ad esempio attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi – e se il sindaco esercita di fatto poteri gestionali e tecnici in quanto responsabile dell’area, nulla osta alla sua nomina come RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023. In mancanza di una nomina esplicita, lo stesso articolo prevede che l’incarico spetti al responsabile dell’unità organizzativa competente, ruolo che in questo caso coincide proprio con il sindaco.