tratto da biblus.acca.it

Accesso agli atti di gara: il TAR, con l’ordinanza 1609/2025, chiarisce i limiti del segreto tecnico o commerciale.

Cosa accade se, dopo l’aggiudicazione, un concorrente classificatosi tra i primi non riesce ad esaminare compiutamente l’offerta dell’aggiudicatario a causa di oscuramenti o ritardi? Le amministrazioni possono semplicemente accettare le richieste di riservatezza avanzate dalle imprese partecipanti?

A queste domande ha dato risposta il TAR Lombardia con l’ordinanza n. 1609 dell’8 maggio 2025. Nel caso specifico, la seconda classificata ha impugnato la mancata trasmissione integrale dell’offerta tecnica della vincitrice, ritenendo illegittimi gli oscuramenti decisi dalla stazione appaltante. La ricorrente si è appellata all’art. 36 del D.lgs. 36/2023, secondo cui al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, debba essere trasmessa automaticamente e integralmente tutta la documentazione – incluse le offerte – ai primi 5 concorrenti.

Inoltre la comunicazione dell’aggiudicazione deve riportare le determinazioni assunte in merito alle eventuali richieste di oscuramento, formulate dagli operatori ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a). Tali decisioni sono impugnabili entro 10 giorni dalla comunicazione digitale, con ricorso ex art. 116 del Codice del processo amministrativo.

Nel caso in questione, il ricorso è stato presentato oltre i dieci giorni previsti, ma il TAR ha ritenuto giustificabile il ritardo, alla luce dell’ambiguità del nuovo procedimento e del comportamento poco trasparente dell’amministrazione, che aveva tardato nella comunicazione e nell’ostensione degli atti.

Segreto tecnico e know-how: serve una motivazione concreta

Il tribunale ha precisato che il solo richiamo generico al segreto tecnico o commerciale da parte dell’aggiudicataria non può essere motivo sufficiente per negare l’accesso. La stazione appaltante, infatti, è tenuta a verificare in modo autonomo e documentato l’effettiva sussistenza dei presupposti per la riservatezza, motivando con precisione il diniego all’ostensione.

Nel caso specifico, il Collegio ha escluso la presenza di elementi tali da giustificare la tutela del know-how, trattandosi di un appalto privo di caratteristiche tecniche particolarmente riservate. Non essendoci tecnologie proprietarie o segreti tecnici specifici, l’interesse del concorrente all’accesso – volto a valutare la legittimità dell’aggiudicazione – ha prevalso.

Da ciò è derivato l’ordine del giudice amministrativo di consentire l’accesso completo all’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 116, comma 4, del Codice, che prevede l’obbligo di esibizione della documentazione richiesta quando sussistano le condizioni normative.

Torna in alto