tratto da biblus.acca.it

La sentenza del TAR Campania n. 5775 del 31 luglio 2025 analizza un caso di tardivo pagamento del contributo ANAC.

La vicenda prende origine da una gara d’appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta differenziata. Una impresa partecipante, pur avendo presentato la documentazione richiesta, era stata esclusa dalla competizione. Il motivo? Il pagamento del contributo ANAC era avvenuto in data successiva al termine per la presentazione delle offerte. Nonostante la stazione appaltante avesse attivato il soccorso istruttorio per sanare la mancanza, il verbale di esclusione era categorico: la giurisprudenza consolidata avrebbe imposto l’esclusione. La sentenza del TAR della Campania ribalta completamente questa interpretazione, accogliendo il ricorso.

Contributo ANAC: non un requisito di partecipazione, ma una “condizione estrinseca”

Il cuore della sentenza risiede nell’applicazione dei principi stabiliti dalla recente Adunanza Plenaria n. 6 del 9 giugno 2025. La Plenaria ha chiarito che il contributo ANAC non è un requisito di partecipazione nel senso tradizionale del termine. Non è, cioè, una qualità intrinseca dell’operatore economico che serve a certificarne l’idoneità a svolgere il servizio. Piuttosto, è una “condizione estrinseca” finalizzata a finanziare le funzioni di vigilanza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Questa distinzione, all’apparenza sottile, è di fondamentale importanza. La giurisprudenza ha riconosciuto che l’obbligo di pagamento del contributo ANAC non è vincolato al termine di presentazione delle offerte. Questo significa che il mancato o tardivo versamento non può comportare l’automatica esclusione del concorrente, ma deve innescare l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante.

La sentenza precisa che, una volta aperta la busta contenente la documentazione amministrativa, se la stazione appaltante rileva la mancanza della prova di pagamento del contributo ANAC, è suo obbligo assegnare un termine all’operatore per sanare la situazione. L’esclusione scatta solo nel caso in cui il concorrente non provveda al pagamento entro il termine assegnato.

Nel caso specifico la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio, ma la motivazione dell’esclusione era stata che il pagamento non avrebbe dovuto essere solo “documentato”, ma “assolto” in tempo. Un’interpretazione che il TAR ha demolito, ribadendo che il pagamento, seppur tardivo rispetto al termine di gara, è valido se avviene all’interno della finestra temporale concessa dal soccorso istruttorio.

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