Il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) del Codice Appalti ha apportato una modifica al comma 4 dell’art. 70 del D.Lgs. 36/2023 che individua espressamente i casi di inammissibilità delle offerte. Viene aggiunto un periodo al comma 4, esattamente alla lettera f): ora le stazioni appaltanti possono prevedere espressamente nel bando che il prezzo delle offerte superi l’importo a base di gara (da stabilire e documentare prima dell’avvio della procedura di appalto). Il bando deve individuare i limiti di operatività di questa nuova possibilità. Prima del Correttivo se l’importo a base di gara superava il prezzo delle offerte, queste erano considerate inammissibili.
Sul punto, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 ottobre 2023, n. 9078, ha espresso il principio in base al quale deve ritenersi legittima l’aggiudicazione ad un operatore economico che abbia presentato un’offerta superiore rispetto al valore posto dalla stazione appaltante a base d’asta, nel caso in cui il disciplinare abbia tassativamente indicato i limiti a tale facoltà e la clausola non sia stata oggetto di espressa e tempestiva impugnazione da parte degli altri concorrenti in gara.

