tratto da biblus.acca.it

In una nota congiunta del 14 luglio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome affrontano il tema della legittimità della scelta organizzativa del datore di lavoro di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio o tra lavoratori in apprendistato.

Nella nota si precisa che, per quanto attiene l’individuazione dei preposti, costituiscono norma generale le seguenti disposizioni del Testo Unico Sicurezza:

  • l’art. 2, comma 1 lettera e), che contiene la definizione di preposto;
  • l’art. 18, comma 1 lettera c), il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, senza tuttavia specificare altri requisiti o incompatibilità per il preposto;
  • l’art. 19, per quanto attiene agli obblighi attribuiti al preposto;
  • l’art. 28 comma 1, con riferimento ai rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.
  • l’art. 37, comma 7, in merito alla formazione di cui tale soggetto è creditore.

Con riferimento a tali norne, l’INL ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n. 6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.

Anche in merito all’eventuale interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto, nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

La sentenza della Cassazione Penale n. 6790 del 15 febbraio 2024 ha evidenziato in merito che “l’equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita” e che l’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza desunta dalla sola qualifica giuslavoristica rivestita dall’apprendista sarebbe illegittima e irragionevole, dovendo essere piuttosto concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze ed agli efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro.

È pertanto compito degli Organi di Vigilanza accertare in sede di controllo che la formazione del preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

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