Tratto da: Lavori Pubblici  

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), la figura del Direttore dell’esecuzione (DEC) assume un ruolo sempre più centrale nella gestione dei contratti di servizi e forniture.

 

L’art. 114, comma 8, del Codice dispone che è l’Allegato II.14 a individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.

In particolare, l’art. 32 del citato allegato II.14 al comma 2 dispone che sono considerati servizi di particolare importanza “gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”.

Il successivo comma 3 dispone che “Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2”.

Di contro, l’art. 14, comma 8, del Codice dei contratti dispone che “Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del codice”.

 

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