tratto da biblus.acca.it

Se una concessione include progettazione, lavori e servizi, la stazione appaltante deve essere qualificata sia per i lavori che per i servizi? E se i lavori sono sotto la soglia di 500.000 €, ma i servizi superano i 3 milioni, la doppia qualificazione è comunque necessaria? L’articolo 180 del Codice dei contratti stabilisce che la disciplina applicabile dipende dall’oggetto principale del contratto, ma ci sono casi in cui il valore dei singoli componenti dell’appalto può influenzare l’obbligo di qualificazione?

Con il parere n. 3208 del 30 gennaio 2025, il MIT ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo), la qualificazione nei PPP dipende anche dal superamento di determinate soglie economiche:

  • per i lavori, è necessaria la qualificazione solo se il valore è superiore a 500.000 euro;
  • per i servizi, la qualificazione è richiesta se il valore supera le soglie europee.

Nel caso specifico la concessione riguardava sia lavori che servizi, con una netta prevalenza di questi ultimi (3,2 milioni di euro contro meno di 500.000 per i lavori). In tale situazione, la stazione appaltante non ha l’obbligo di qualificarsi per entrambi i settori, ma solo per i servizi (SF2), poiché il valore dei lavori non supera la soglia minima richiesta.

Il parere del MIT introduce, quindi, una lettura sinergica tra l’art. 62, l’art. 180 e l’Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023:

  • l’art. 180 conferma che l’elemento principale della concessione determina la disciplina applicabile;
  • l’art. 62, comma 18, modificato dal D.lgs. 209/2024, introduce una soglia minima per i lavori che incide sull’obbligo di qualificazione;
  • l’Allegato II.4 aggiorna i requisiti in base alla tipologia di contratto e agli importi coinvolti.
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