Tratto da: Lavoripubblici

La verifica della progettazione rappresenta uno dei passaggi più delicati nella fase che precede la gara per l’affidamento dei lavori pubblici. È il momento in cui si accerta se il progetto è coerente con il Documento di indirizzo della progettazione (DIP), se rispetta la normativa vigente e se può essere effettivamente posto a base di gara.

Ma cosa succede se il Responsabile unico del progetto (RUP) non condivide gli esiti della verifica svolta dal soggetto incaricato? Può discostarsene oppure deve limitarsi a recepirli nella validazione del progetto? E soprattutto, se decide di non condividerli, deve motivare il proprio dissenso?

Si tratta di una questione tutt’altro che teorica. La fase di verifica e quella di validazione incidono direttamente sulla qualità del progetto posto a base di gara e sulla responsabilità amministrativa del RUP.

A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4141 del 2 marzo 2026, che affronta proprio il tema del dissenso del RUP rispetto agli esiti della verifica nella fase di validazione del progetto.

Il quesito sottoposto al Supporto giuridico nasce da un dubbio operativo tutt’altro che raro nella pratica delle stazioni appaltanti.

È stato chiesto quale sia la prassi da seguire, alla luce del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui il Responsabile unico del progetto (RUP) esprima dissenso rispetto agli esiti della verifica del progetto svolta dal soggetto incaricato.

In particolare, il richiedente ha prospettato una possibile interpretazione. Secondo questa lettura, nel momento in cui si procede alla validazione del progetto il RUP dovrebbe motivare il proprio dissenso rispetto alle risultanze della verifica.

Il dubbio nasce dal confronto con la disciplina previgente. Nel d.P.R. n. 207/2010, infatti, l’ipotesi di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche era espressamente regolata.

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, invece, quella previsione non è stata riprodotta in modo esplicito né nell’art. 42 né nell’Allegato I.7.

Da qui la richiesta di chiarire se, nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 36/2023, sia corretto ritenere che il RUP debba motivare il proprio dissenso proprio nell’atto di validazione del progetto.

Per inquadrare correttamente il quesito è necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.

Il punto di partenza è l’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la verifica della progettazione nei contratti di lavori. La norma stabilisce che la stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel Documento di indirizzo della progettazione (DIP) e la sua conformità alla normativa vigente.

La verifica accompagna lo sviluppo della progettazione e precede l’avvio della procedura di affidamento.

L’esito di questa attività confluisce poi nella validazione del progetto posto a base di gara, disciplinata dal comma 4 dello stesso art. 42. La validazione costituisce l’atto formale con cui il responsabile del procedimento riporta gli esiti della verifica, facendo preciso riferimento:

  • al rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica;
  • alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Le modalità operative dell’attività di verifica sono disciplinate nell’Allegato I.7 al Codice, mentre l’Allegato I.2, dedicato alle attività del RUP, contiene disposizioni relative ai compiti che il responsabile del procedimento è chiamato a svolgere nel corso delle diverse fasi dell’intervento.

Nel quadro dei principi generali del Codice rileva inoltre l’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, che richiama le esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa.

Sul piano generale trova poi applicazione l’art. 3 della legge n. 241/1990, che impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi attraverso l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Nel sistema previgente, infine, il d.P.R. n. 207/2010 disciplinava espressamente il caso del dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti della verifica. L’art. 55, comma 2, prevedeva che l’atto di validazione o mancata validazione dovesse contenere specifiche motivazioni quando il RUP non condivideva le risultanze delle verifiche effettuate.

Nel rispondere al quesito, il MIT parte dalla disciplina della validazione del progetto prevista dall’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Ministero ricorda che la validazione costituisce l’atto formale sottoscritto dal responsabile del procedimento che riporta gli esiti della verifica della progettazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Il Supporto giuridico osserva poi che la disciplina previgente contenuta nell’art. 55 del d.P.R. n. 207/2010, che regolava espressamente il caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti della verifica, non è stata riprodotta né nell’art. 42 né nell’Allegato I.7 del nuovo Codice.

Questo elemento, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente per escludere la possibilità che il RUP possa discostarsi dalle risultanze della verifica.

Secondo il MIT, infatti, una lettura sistematica del quadro normativo consente di ricostruire il ruolo del RUP anche in presenza di esiti della verifica non condivisi.

A questo fine il parere richiama in particolare il coordinamento tra:

  • l’art. 42, comma 4, del Codice;
  • l’art. 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023;
  • l’art. 3 della legge n. 241/1990;
  • l’art. 6, comma 2, lettera e), dell’Allegato I.2.

Alla luce di questo insieme di disposizioni, il MIT ritiene che il RUP possa dissentire rispetto agli esiti della verifica della progettazione, purché nel provvedimento di mancata validazione del progetto siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano la decisione.

Il chiarimento fornito dal MIT consente di mettere a fuoco un punto importante nella disciplina della verifica della progettazione.

La verifica è un’attività di natura tecnica svolta da un soggetto qualificato, finalizzata a controllare la qualità e la completezza del progetto rispetto alle esigenze espresse nel Documento di indirizzo della progettazione.

La validazione del progetto, invece, ha una natura diversa. Si tratta di un atto amministrativo, che rientra nella responsabilità del RUP.

Gli esiti della verifica rappresentano quindi un passaggio fondamentale del procedimento, ma non determinano automaticamente la validazione del progetto. La decisione finale resta comunque in capo al responsabile del procedimento.

Quando il RUP ritiene che le risultanze della verifica non siano condivisibili, può decidere di non procedere alla validazione del progetto. In questo caso, tuttavia, la scelta deve emergere in modo chiaro nel provvedimento e deve essere adeguatamente motivata, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che sorreggono la decisione.

Letto in questa prospettiva, il parere del MIT si inserisce nella logica del D.Lgs. n. 36/2023, che tende a ridurre le prescrizioni di dettaglio e a valorizzare la responsabilità amministrativa all’interno del procedimento, nel rispetto delle regole generali sulla motivazione degli atti.

Dal parere del MIT emergono alcune indicazioni utili per la gestione della fase di validazione del progetto.

In sintesi:

  • il RUP può non condividere gli esiti della verifica della progettazione svolta dal soggetto incaricato;
  • il dissenso deve risultare in modo esplicito nel provvedimento di mancata validazione del progetto;
  • l’atto deve richiamare il rapporto conclusivo del verificatore e le eventuali controdeduzioni del progettista;
  • la decisione deve essere adeguatamente motivata, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano il dissenso.

Il parere chiarisce quindi che la validazione del progetto non costituisce un passaggio meramente formale, ma una fase del procedimento nella quale il RUP conserva un ruolo centrale di valutazione e responsabilità nella preparazione dell’intervento pubblico.

In altre parole, la verifica resta un passaggio tecnico fondamentale, ma la decisione finale sulla validazione del progetto continua ad appartenere alla responsabilità amministrativa del RUP.

Torna in alto