Tratto da: Lavori Pubblici

Un partenariato pubblico-privato (PPP) che parte dalla seconda annualità del programma triennale deve avere già stanziata l’intera copertura finanziaria? Un ente che adotta la contabilità economico-patrimoniale è obbligato a iscrivere in bilancio tutto il valore del contratto fin dall’inizio? Oppure è corretto distribuire l’impegno sulle singole annualità, seguendo l’andamento effettivo della spesa?

A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4034 del 5 febbraio 2026, è intervenuto proprio su questo punto, chiarendo un aspetto che nella pratica genera più di un dubbio negli uffici tecnici.

Entrando nel dettaglio, al MIT è stato rappresentato un caso molto concreto: un ente deve inserire in programmazione triennale un PPP pluriennale, con avvio dalla seconda annualità del programma. La domanda è diretta: ai fini dell’inserimento nel programma, è necessario iscrivere in bilancio l’intera copertura finanziaria dell’operazione oppure è sufficiente imputare le somme sui singoli esercizi, di anno in anno?

La questione non è solo contabile. Riguarda la corretta applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e, soprattutto, il significato concreto della “coerenza con il bilancio” richiesta dal Codice.

Come sempre, per comprendere la risposta del MIT è necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento e la prassi indicata dallo stesso Ministero nel portale “Hub Contratti Pubblici” a supporto delle stazioni appaltanti.

L’art. 175 del Codice dei contratti prevede che le amministrazioni adottino il programma triennale delle esigenze pubbliche che possono essere soddisfatte attraverso il partenariato pubblico-privato. Ma questo programma non è un documento autonomo. Il MIT chiarisce espressamente che è ricompreso nei programmi triennali di cui all’art. 37.

In altre parole, il PPP non vive su un binario separato. Segue le stesse regole della programmazione dei lavori e degli acquisti.

Ed è qui che entra in gioco l’art. 37, che impone la coerenza con i documenti di pianificazione e con il bilancio. L’Allegato I.5 al Codice disciplina poi in modo operativo come compilare le schede del programma e quali condizioni devono essere rispettate per l’inserimento nell’elenco annuale.

Tra queste condizioni c’è la previsione in bilancio della copertura finanziaria e l’indicazione della fonte di finanziamento. Ma cosa significa, in concreto, “coerenza con il bilancio”?

Per rispondere, il MIT ha, infine, richiamato le FAQ ufficiali pubblicate sul Servizio Contratti Pubblici, in particolare la n. 12 e la n. 17. Ed è lì che si trova la chiave di lettura.

I principi richiamati dal MIT: cosa significa “copertura finanziaria” nel triennio

La FAQ n. 12 chiarisce che la coerenza con il bilancio si traduce nell’obbligo di prevedere la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell’intervento, specificando la fonte di finanziamento e garantendo coerenza nella ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma.

Non si parla di iscrizione integrale anticipata dell’intero valore contrattuale. Si parla di coerenza tra programmazione e bilancio.

La FAQ n. 17 aggiunge un passaggio decisivo: gli importi devono essere ripartiti in base alla distribuzione effettiva o prevista della spesa tra le diverse annualità del bilancio, secondo il criterio di competenza. Le annualità del programma coincidono con gli anni del triennio considerato, e le somme oltre il triennio confluiscono nella voce “annualità successive”.

Il criterio, quindi, non è quello dell’impegno globale immediato. È quello della corretta imputazione temporale.

Mettendo insieme art. 175, art. 37 e i chiarimenti delle FAQ, la risposta diventa lineare.

Il MIT non afferma che debba essere iscritta in bilancio l’intera copertura finanziaria dell’intero partenariato sin dall’inizio. Non introduce un obbligo di stanziamento “in blocco”.

La logica è quella della programmazione triennale.

Il PPP pluriennale deve essere inserito nel programma secondo le regole dell’art. 37, con una ripartizione degli importi coerente con la distribuzione effettiva della spesa nel tempo. La copertura deve esistere per le annualità interessate, in coerenza con il bilancio, ma non è richiesto che l’intero valore pluriennale sia integralmente stanziato sin dal primo anno.

La coerenza con il bilancio non significa copertura totale anticipata. Significa corretta articolazione finanziaria per annualità.

In conclusione, il parere n. 4034/2026, letto insieme alle FAQ richiamate, offre un’indicazione molto chiara.

Il PPP rientra nella programmazione ex art. 37 e segue le stesse regole. La copertura finanziaria deve essere prevista in modo coerente con le annualità del programma e con il bilancio, secondo il criterio di competenza. Gli importi vanno distribuiti nel triennio in base alla reale o prevista scansione temporale della spesa.

Non è richiesto uno stanziamento integrale immediato dell’intero valore del partenariato.

È richiesta, invece, una programmazione tecnicamente corretta e coerente con il bilancio.

La differenza non sta in un formalismo contabile, ma nella qualità della programmazione. Un PPP mal programmato sul piano finanziario crea criticità prima ancora della gara.

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