Tratto da: Lavoripubblici
L’incremento del quinto della qualificazione può essere utilizzato solo dalle imprese in possesso di attestazione SOA? Oppure può essere applicato anche agli operatori economici che partecipano alle gare senza attestazione SOA? In altre parole, la regola prevista dall’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) riguarda esclusivamente il sistema di qualificazione SOA oppure può estendersi anche al regime dei requisiti tecnico-organizzativi?
Nella pratica, l’incremento del quinto viene spesso interpretato come una sorta di margine generale rispetto all’importo dei lavori da affidare. Quasi fosse una regola che consente sempre di partecipare a una gara anche quando la capacità dell’impresa è leggermente inferiore all’importo richiesto.
Il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 4130 del 2 marzo 2026, è intervenuto proprio su questo punto e ha chiarito che l’istituto ha un ambito di applicazione molto più limitato e non può essere esteso al di fuori del sistema di qualificazione SOA previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Il quesito sottoposto al MIT riguarda l’interpretazione dell’art. 2 dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
In particolare è stato chiesto se l’incremento del quinto previsto dalla norma possa essere utilizzato esclusivamente dalle imprese in possesso di attestazione SOA oppure se possa trovare applicazione anche nei confronti degli operatori economici che partecipano alle gare dimostrando i requisiti previsti dall’art. 28 dello stesso allegato.
Il riferimento è quindi alle imprese che non possiedono attestazione SOA e che partecipano alle procedure di affidamento dimostrando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12.
Il dubbio interpretativo nasce dal possibile coordinamento tra queste due disposizioni dell’Allegato II.12 (art. 2 e art. 28).
Per comprendere la questione è necessario partire dal sistema delineato dal D.Lgs. n. 36/2023.
L’art. 100 del Codice dei contratti pubblici disciplina i requisiti di ordine speciale richiesti agli operatori economici per partecipare alle procedure di affidamento. Tra questi rientrano l’idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
Per quanto riguarda gli appalti di lavori, il legislatore ha previsto una regola molto chiara. Nelle procedure di affidamento di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti devono richiedere che gli operatori economici siano qualificati.
La qualificazione avviene mediante attestazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) e il relativo sistema è disciplinato dall’Allegato II.12 del Codice.
Il sistema è costruito su due elementi fondamentali:
- le categorie di opere, che individuano la tipologia dei lavori;
- le classifiche di importo, che misurano la capacità dell’impresa.
Il possesso dell’attestazione in categorie e classifiche adeguate costituisce, come chiarisce lo stesso art. 100, condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione e per l’esecuzione dell’appalto.
All’interno di questo sistema si inserisce anche la regola contenuta nell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12, secondo cui la qualificazione in una determinata categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Accanto a questo regime, il legislatore ha previsto una disciplina diversa per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro. In questi casi non è richiesta l’attestazione SOA.
Gli operatori economici possono partecipare dimostrando i requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12, tra cui l’esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio precedente, il costo del personale e la disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica.
È proprio dal rapporto tra queste due discipline che nasce il dubbio interpretativo sottoposto al MIT.
Sulla base del quadro normativo richiamato, il Supporto giuridico del MIT ha fornito una risposta sostanzialmente lineare.
Il Ministero osserva che il quinto rappresenta un incremento premiale rispetto alla regola della corrispondenza tra qualificazione posseduta e importo dei lavori e proprio per questa ragione trova applicazione esclusivamente nei casi espressamente previsti dal legislatore.
In particolare, l’incremento del quinto opera:
- nell’ipotesi di qualificazione mediante attestazione SOA;
- nei raggruppamenti temporanei di imprese, nei casi in cui sia posseduta un’attestazione SOA per una classifica almeno pari a un quinto dell’importo dei lavori, come previsto dall’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12.
Il chiarimento fornito dal MIT risulta coerente con la logica del sistema di qualificazione dei lavori pubblici.
L’incremento del quinto non costituisce un criterio generale di valutazione dei requisiti dell’operatore economico, ma rappresenta un meccanismo premiale interno al sistema di qualificazione SOA, costruito sulla base delle categorie di opere e delle classifiche di importo.
Il dato decisivo è proprio la presenza della classifica SOA. Ogni classifica esprime infatti la capacità dell’impresa in termini di importo dei lavori eseguibili. L’incremento del quinto interviene su questo valore, consentendo all’operatore economico di partecipare alle gare e di eseguire lavori entro un limite di importo superiore rispetto alla classifica posseduta.
Quando invece la partecipazione alla gara avviene nel regime disciplinato dall’art. 28 dell’Allegato II.12, il meccanismo di dimostrazione dei requisiti è diverso. In questo caso non esiste una classifica di qualificazione e l’operatore economico dimostra la propria capacità attraverso elementi differenti, come i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente, il costo del personale e la dotazione di attrezzature tecniche.
In assenza di una classifica viene quindi meno il presupposto tecnico che consente di applicare l’incremento premiale del quinto.
Il parere del MIT non introduce quindi una nuova regola interpretativa, ma si limita a ribadire una conseguenza logica della struttura del sistema di qualificazione previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Dal parere del MIT emergono chiarimenti utili per comprendere l’ambito di applicazione dell’incremento del quinto nel sistema di qualificazione dei lavori pubblici.
Il meccanismo previsto dall’art. 2 dell’Allegato II.12 opera infatti all’interno del sistema di qualificazione basato sull’attestazione SOA e trova applicazione nei casi espressamente previsti dal legislatore. L’incremento del quinto consente all’operatore economico qualificato di partecipare alle gare e di eseguire lavori entro un limite di importo superiore rispetto alla classifica posseduta e può operare anche nei raggruppamenti temporanei di imprese nei casi in cui sia posseduta un’attestazione SOA per una classifica almeno pari a un quinto dell’importo dei lavori.
Diversa è invece la disciplina applicabile agli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro. In queste procedure la partecipazione alla gara non è basata sul sistema delle classifiche SOA ma sul possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12, che vengono dimostrati attraverso l’esecuzione di lavori analoghi, il costo del personale e la disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica.
Proprio l’assenza di una classifica di qualificazione rende impossibile applicare il meccanismo dell’incremento del quinto in questo regime. Il parere del MIT conferma quindi che si tratta di un istituto strettamente collegato al sistema di qualificazione SOA e che non può essere esteso alle procedure in cui la partecipazione avviene sulla base dei requisiti tecnico-organizzativi previsti per gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro.

