Tratto da: Lavori Pubblici  

Il mancato pagamento del contributo Anac integra una causa tipica di esclusione dalle gare pubbliche? Oppure si tratta di un adempimento esterno ai requisiti di partecipazione, sanabile successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte? E, ancora: cosa accade se la stazione appaltante ha scelto di applicare l’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023?

A questi interrogativi ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza del 19 settembre 2025, n. 7397, confermando l’orientamento tracciato recentemente dall’Adunanza plenaria.

La controversia nasce da una gara indetta per il conferimento di frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata. Un concorrente era stato escluso perché il pagamento del contributo Anac era avvenuto oltre il termine di presentazione delle offerte.

Il TAR, richiamando la recente sentenza dell’Adunanza plenaria n. 6/2025, aveva annullato l’esclusione, riconoscendo il diritto della società ricorrente all’aggiudicazione. La controinteressata ha quindi proposto appello, insistendo sull’inammissibilità del versamento tardivo.

Tesi che invece il Consiglio di Stato non ha condiviso, ribadendo la correttezza della decisione di primo grado.

Il contributo Anac è disciplinato dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, che ha introdotto un sistema di autofinanziamento dell’Autorità nazionale anticorruzione attraverso il versamento di somme dovute sia dalle stazioni appaltanti che dagli operatori economici partecipanti alle procedure di gara.

La norma è stata recepita e confermata nei vari codici dei contratti pubblici succedutisi nel tempo, ed è oggi richiamata dall’art. 222, comma 12, del d.lgs. 36/2023. Il legislatore, tuttavia, non ha mai specificato con chiarezza un termine per l’adempimento coincidente con la presentazione dell’offerta, né ha tipizzato il mancato pagamento come causa legale di esclusione.

Questa lacuna ha determinato, negli anni, un contenzioso significativo:

  • da un lato, infatti, l’omesso pagamento incide sulla legittimità dell’offerta perché costituisce condizione di ammissibilità;
  • dall’altro, non essendo un requisito intrinseco di partecipazione, la sua omissione non può automaticamente comportare l’espulsione dalla gara.

    Il contrasto interpretativo è stato definitivamente risolto dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 9 giugno 2025, n. 6. La Plenaria ha qualificato il contributo come condizione estrinseca rispetto alla gara, sottolineando che la sua finalità non è quella di selezionare i concorrenti, ma di garantire il finanziamento delle attività istituzionali dell’Autorità. Si tratta quindi di un obbligo legale che accompagna la partecipazione, ma che non riguarda né l’idoneità soggettiva dell’operatore né la qualità dell’offerta.

    Da questa impostazione discendono alcune regole operative di grande rilievo:

    • il pagamento tardivo è consentito: l’adempimento può avvenire fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte, momento oltre il quale scatta il divieto legale di esaminarle;
    • il soccorso istruttorio è obbligatorio: la stazione appaltante, accertata la mancanza del versamento, deve attivare la procedura, assegnando un termine all’operatore per regolarizzare;
    • l’inadempimento definitivo comporta l’inammissibilità: se l’operatore non provvede entro il termine fissato, l’offerta non può essere valutata;
    • inversione procedimentale: anche qualora la verifica dei requisiti amministrativi avvenga dopo l’esame delle offerte tecniche ed economiche, resta fermo il dovere della stazione appaltante di controllare il pagamento e di sollecitare l’adempimento, pena responsabilità contabile e segnalazione all’Anac.

    Con questo intervento, si è inteso superare la logica formalistica dell’automatica esclusione, valorizzando un approccio sostanzialistico coerente con il principio del risultato e con l’esigenza di non ostacolare indebitamente la concorrenza.

    Tenendo conto quindi del più recente orientamento del Supremo Consesso, il Consiglio di Stato ha affrontato l’appello partendo da una premessa fondamentale: il contributo Anac, pur essendo obbligatorio, non può essere assimilato ai requisiti di ordine generale e speciale.

    Si tratta, invece, di una condizione esterna al contenuto dell’offerta, che deve essere rispettata ma che non incide sulla capacità dell’operatore di partecipare alla procedura.

    Proprio per questo, non è sostenibile la tesi dell’appellante secondo cui il pagamento tardivo non poteva essere sanato.

    L’Adunanza plenaria ha infatti fissato un criterio preciso: fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte permane un divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore inadempiente, ma entro quel limite temporale il versamento può essere regolarizzato tramite soccorso istruttorio.

    Un ulteriore chiarimento è stato fornito in relazione all’inversione procedimentale, con la previa valutazione delle offerte tecniche ed economiche rispetto alla documentazione amministrativa.

    Secondo il Consiglio di Stato, questa scelta a maggior ragione non incide sull’obbligo di verifica del pagamento: anche in presenza di inversione, la stazione appaltante deve controllare il versamento, attivare la regolarizzazione e disporre l’esclusione solo in caso di persistente inadempimento.

    Alla luce di queste argomentazioni, l’appello è stato respinto, ribadendo che l’esclusione inizialmente disposta era fondata su una ragione ormai superata: la coincidenza tra termine di presentazione delle offerte e scadenza per il versamento.

    Una tesi ormai incompatibile con l’orientamento nomofilattico consolidato secondo cui:

    • non è possibile disporre l’esclusione automatica per omesso pagamento;
    • occorre attivare il soccorso istruttorio e concedere un termine per l’adempimento;
    • in caso di inversione procedimentale, la verifica resta comunque necessaria, con eventuale segnalazione all’Anac in caso di persistente inadempimento.
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