La sentenza n. 22843/2025 della Corte di Cassazione ha assolto il datore di lavoro dall’accusa di lesioni gravissime, aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di un lavoratore. L’episodio riguarda un infortunio avvenuto il giorno stesso in cui la persona offesa aveva iniziato a lavorare come operaio presso la ditta dell’imputato. Il lavoratore ha subito l’amputazione della mano sinistra mentre operava su una macchina troncatrice.
L’accusa sosteneva che il datore di lavoro avesse omesso di formare e informare adeguatamente la vittima sui rischi connessi all’uso del macchinario, come previsto dagli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08. Secondo la ricostruzione, la vittima avrebbe iniziato a lavorare prima della sottoscrizione formale del contratto, avvenuta lo stesso giorno dell’infortunio.
La difesa ha sostenuto che la vittima, inizialmente, aveva dichiarato di essere stata incaricata dal datore di lavoro di utilizzare la macchina, ma successivamente aveva affermato che le era stato detto solo di stare al macchinario, al quale era assegnato anche un altro operaio, regolarmente formato. L’ispettore SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza a negli Ambienti di Lavoro) ha inoltre dichiarato che un operaio incaricato solo di restare a distanza dal macchinario non avrebbe avuto bisogno di formazione specifica. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la vittima avesse agito in modo imprudente e autonomo, approfittando dell’assenza del collega e che tale comportamento, atipico ed eccezionale, avesse interrotto il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro e l’infortunio.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo incongruo il ragionamento del Tribunale riguardo l’interruzione del nesso causale. Secondo la Suprema Corte, il comportamento del lavoratore non può essere considerato abnorme se si inserisce comunque nel contesto delle mansioni affidategli, soprattutto quando la contestazione riguarda proprio la mancata formazione e informazione sui rischi del macchinario.
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità all’interno dell’area di rischio che gli compete, anche in presenza di comportamenti imprudenti del lavoratore, salvo che questi siano del tutto eccentrici e imprevedibili rispetto alle mansioni affidate. Nel caso specifico, la condotta della vittima non è risultata così eccezionale da escludere la responsabilità datoriale.
Pertanto, la sentenza di assoluzione è stata annullata con rinvio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.