tratto da biblus.acca.it

La pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, n. 27397 del 25 luglio 2025, rappresenta un’importante conferma di un principio consolidato in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro.

Il caso riguarda il direttore di uno stabilimento industriale, imputato e ritenuto responsabile di lesioni personali colpose aggravate, a seguito di un infortunio occorso ad una sua dipendente. La lavoratrice, addetta al taglio dell’incarto alimentare, riportava gravi lesioni ad una mano a causa di un’attrezzatura non adeguatamente messa in sicurezza. Il direttore, pur essendo delegato all’applicazione delle norme antinfortunistiche, non aveva impedito che il macchinario venisse utilizzato in condizioni di rischio, violando così le norme sulla prevenzione degli infortuni.

La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su un’argomentazione importante: l’infortunio, sebbene inizialmente giudicato di lieve entità dai sanitari del pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni, si era aggravato a causa dell’incapacità dei medici di risolvere la situazione. Il decorso della malattia, che aveva superato i 40 giorni, era stato quindi addebitato non all’evento iniziale, ma all’operato di terzi. Secondo la difesa, questo errore sanitario avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta del direttore e l’evento lesivo, rendendo il reato non procedibile in assenza di querela da parte della persona offesa.

La Corte di Cassazione, però, ha respinto con fermezza tale argomentazione, ritenendola manifestamente infondata. La sentenza ha richiamato il “consolidato principio della giurisprudenza di legittimità”, che considera l’intervento dei sanitari, anche con potenziali errori di cura, come un fatto tipico e prevedibile rispetto all’evento lesivo. Perché si possa parlare di interruzione del nesso causale, la causa sopravvenuta deve innescare un rischio nuovo, assolutamente sproporzionato e incommensurabile rispetto al rischio originario. L’eventualità di un errore medico, purtroppo, rientra nel normale corso degli eventi successivi ad un infortunio e non può essere considerata una causa del tutto eccezionale e imprevedibile tale da spezzare il legame causale con la condotta colposa del datore di lavoro.

La pronuncia rafforza il concetto che la responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni è molto ampia e non viene meno per cause prevedibili, come un errore medico. L’attenzione deve rimanere sulla prevenzione primaria.

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