tratto da biblus.acca.it

Un operaio muore schiacciato da ecoballe che improvvisamente si rovesciano in un’area di stoccaggio. Non è possibile stabilire con precisione tecnica quale sia stata la causa esatta del crollo: cedimento strutturale, sovraccarico, instabilità del materiale? Eppure, la Corte di Cassazione conferma la condanna del datore di lavoro per omicidio colposo.

Con la Sentenza n. 38782 del 2025, la Suprema Corte introduce un principio destinato a cambiare l’approccio alla valutazione della responsabilità datoriale: non è necessario identificare con precisione la causa tecnica specifica dell’evento infortunistico. Ciò che conta davvero è la prevedibilità del rischio e l’ omissione delle misure di protezione. Una svolta interpretativa che rafforza ulteriormente gli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro e che ogni professionista del settore edile, della sicurezza e della progettazione deve conoscere a fondo.

I fatti: un infortunio mortale tra ecoballe instabili

Il caso riguarda un tragico incidente avvenuto in un’azienda che si occupava di gestione rifiuti. Un lavoratore è deceduto a seguito del rovesciamento di ecoballe (grandi blocchi di materiale pressato) che lo hanno travolto mentre si trovava nell’area di stoccaggio. Le indagini hanno accertato che:

  • l’area di stoccaggio non era delimitata né segnalata adeguatamente;
  • non erano state adottate misure di protezione contro il rischio di investimento da materiali instabili;
  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non contemplava specificamente il rischio di caduta o rovesciamento delle ecoballe;
  • non era stata fornita formazione specifica ai lavoratori sui rischi connessi alla movimentazione e allo stoccaggio di tali materiali.

Il datore di lavoro è stato condannato in primo e secondo grado per omicidio colposo (art. 589 cp) aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (D.lgs. 81/2008, artt. 15, 17, 18, 28, 36, 37). Il ricorso in Cassazione ha sollevato, tra le altre domande, l’impossibilità di individuare con certezza la causa tecnica specifica del crollo delle ecoballe.

La marginalità della causa specifica

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso e ha enunciato un principio di diritto di portata generale : Non è necessario individuare con precisione la causa tecnica specifica del crollo o della caduta di materiali, quando sia accertata la prevedibilità del rischio e l’omissione delle misure di protezione da parte del datore di lavoro.

Questo principio rappresenta una novità rilevante rispetto alla giurisprudenza consolidata. Tradizionalmente, infatti, le sentenze della Cassazione in materia di infortuni sul lavoro (si vedano ad esempio Cass. 38145/2025, Cass. 31136/2025, Cass. 8301/2025) richiedevano una ricostruzione dettagliata della dinamica dell’incidente e l’identificazione della causa tecnica specifica (ad esempio: cedimento strutturale, sovraccarico, errore umano).

Con la sentenza 38782/2025, invece, la Corte sposta il focus dall’analisi tecnica puntuale dell’evento alla valutazione della prevedibilità del rischio e dell’adeguatezza delle misure prevenzionistiche adottate. In altre parole: se il rischio era prevedibile e il datore di lavoro non ha adottato le misure necessarie a prevenirlo, la responsabilità sussiste indipendentemente dalla possibilità di ricostruire con esattezza la causa tecnica dell’infortunio .

Inoltre: La causa specifica del distacco della singola ecoballa – che il ricorrente lamenta non essere stata individuata con precisione – assume rilievo marginale ai fini del giudizio di responsabilità. L’obbligo del datore di lavoro di impedire che i lavoratori operino in zone esposte al rischio di caduta di materiali prescinde, infatti, dalla specifica causa che in concreto determina la caduta stessa (cfr. Sez. 4, n. 15204 del 5 aprile 2018, non mass., a pag. 6, par. 1.2). 

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