Tratto da: Lavoripubblici

 Per RUP e stazioni appaltanti il tempo diventa parametro di legittimità e aumenta il rischio amministrativo e contabile.

Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 interviene sui procedimenti funzionali all’attuazione del PNRR riducendo i termini della conferenza di servizi e rafforzando gli effetti del silenzio-assenso. Per RUP e stazioni appaltanti l’accelerazione procedimentale non comporta una riduzione della responsabilità, ma una sua concentrazione: il tempo diventa parametro di legittimità e l’inerzia si trasforma in decisione implicita.

L’articolo ricostruisce il quadro normativo (L. 241/1990, artt. 14-bis, 14-ter, 17-bis, 2 e 2-bis; art. 116 c.p.a.), richiama i principi giurisprudenziali sulla qualità del dissenso in conferenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 865) e propone una lettura operativa del rischio giurisdizionale e amministrativo-contabile, evidenziando come la qualità motivazionale e istruttoria resti la condizione di tenuta della decisione pubblica in un contesto di termini ridotti.

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 interviene in modo incisivo sull’assetto dei procedimenti funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, con gli obiettivi di comprimere i tempi, rafforzare gli automatismi e responsabilizzare le strutture decisionali.

In questo senso, per le stazioni appaltanti e, in particolare, per i RUP, diventa rilevante la capacità decisionale, soprattutto in un contesto in cui l’inerzia produce effetti e in cui il rispetto delle scadenze diventa parametro di valutazione della responsabilità.

La velocità, in questo quadro, può essere quindi considerata come una categoria normativa in cui il termine procedimentale, da semplice scadenza interna, si trasforma in parametro di legittimità dell’azione amministrativa.

Le innovazioni del Decreto si inseriscono in un impianto già delineato dalla legge n. 241/1990.

Scendendo nel dettaglio normativo:

  • l’art. 14-bis disciplina la conferenza semplificata con termini definiti per l’espressione delle determinazioni;
  • l’art. 14-ter impone una posizione motivata e vincolante nella conferenza simultanea;
  • l’art. 17-bis sancisce la formazione del silenzio-assenso tra amministrazioni decorso il termine previsto;
  • l’art. 2 collega il rispetto dei termini alla responsabilità per ritardo;
  • l’art. 2-bis riconosce il risarcimento del danno da ritardo;
  • l’art. 116 del codice del processo amministrativo consente il sindacato del giudice in caso di silenzio.

Vale la pena sottolineare che il rafforzamento degli automatismi non elimina il controllo giurisdizionale. Piuttosto, ne anticipa i presupposti e rende centrale la tenuta motivazionale del provvedimento.

La riduzione dei termini nella conferenza di servizi e il rafforzamento degli effetti del silenzio impongono un cambio di passo operativo. Secondo quanto previsto dalla norma, la mancata espressione di una posizione motivata può tradursi in assenso. Ne deriva che l’inerzia non è più prudenza amministrativa e diventa decisione implicita.

Allo stesso tempo, il dissenso non può essere meramente formale. Come ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il dissenso espresso in conferenza deve essere puntuale, motivato e costruttivo, non potendo risolversi in un’opposizione generica o paralizzante (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5). La giurisprudenza successiva ha ribadito che occorre indicare specificamente le ragioni ostative e, ove possibile, le modifiche progettuali idonee a superarle (Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 865).

In un contesto di termini ridotti, questo principio assume un peso ulteriore. Un dissenso generico non solo rischia di essere inefficace, ma può risultare recessivo rispetto alla formazione dell’assenso.

Si pensi a una conferenza convocata per un intervento PNRR complesso, che coinvolga profili ambientali, urbanistici e strutturali. Se un’amministrazione non esprime nei termini una posizione tecnica adeguatamente motivata, l’assenso può formarsi su aspetti che incidono in modo irreversibile sull’equilibrio progettuale, con effetti sostanziali sul procedimento.

La conferenza diventa così un luogo di decisione concentrata, dove la motivazione assume un valore che è insieme amministrativo e difensivo.

La concentrazione degli effetti e la formazione automatica dell’assenso non eliminano la discrezionalità tecnica, ma ne comprimono le tempistiche. Questo comporta il rischio ulteriore di cadere nella tentazione di adottare determinazioni meramente difensive, formalmente corrette ma prive di reale approfondimento istruttorio.

In un sistema accelerato, la qualità della motivazione diventa il vero punto di equilibrio tra rapidità e legalità. Non si tratta di moltiplicare le pagine del provvedimento, ma di rendere intellegibile il percorso decisionale, esplicitando le valutazioni tecniche svolte e il bilanciamento degli interessi coinvolti.

Il RUP, in questo quadro, riveste un ruolo che va ben oltre quello di coordinatore procedimentale, per farsi garante della coerenza complessiva del procedimento e della sua sostenibilità giuridica nel tempo.

Ritenere che la riduzione dei termini riduca anche lo spazio del sindacato del giudice amministrativo può generare una distorsione di non poco conto: in un contenzioso, il giudice non valuterà la velocità della decisione, bensì la sua legittimità. Proprio per questo, una decisione adottata rapidamente, ma sorretta da un’istruttoria fragile, resta vulnerabile.

Il rischio è quindi che la semplificazione a cui si aspira sia invece soltanto apparente: il procedimento si chiude prima, ma si riapre nel contenzioso davanti al giudice.

La dimensione contabile merita una riflessione autonoma. Il mancato rispetto dei termini, ove determini la perdita di finanziamenti o l’applicazione di penali, può integrare un danno erariale suscettibile di valutazione da parte della Corte dei conti. Ma anche una decisione affrettata, che esponga l’ente a esiti risarcitori o a inefficienze organizzative, può produrre conseguenze patrimoniali rilevanti.

La concentrazione delle responsabilità decisionali e la formazione automatica degli effetti impongono dunque una gestione consapevole del rischio, non una deresponsabilizzazione.

Il Decreto PNRR 2026 non chiede soltanto di ridurre i tempi, ma chiede di sapere governare la velocità nelle scelte e nell’esecuzione.

Per i RUP questo significa integrare accelerazione e qualità, presidiare le scadenze senza sacrificare l’istruttoria, curare la motivazione come primo strumento di stabilità dell’atto.

Se la rapidità è oggi un vincolo europeo, la qualità resta l’unica garanzia di tenuta dell’azione amministrativa. Più che decidere in fretta, bisogna quindi chiedersi se siamo organizzati per farlo senza indebolire la decisione pubblica.

Nel PNRR 2026 il tempo viene considerato una variabile normativa, ma la stabilità della decisione resta l’unico vero indicatore di buona amministrazione.

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