Tratto da: ANAC 

Parere dell’Autorità su una concessione di costruzione e gestione di una RSA


Una concessione di costruzione e gestione di una RSA non può essere modificata in maniera sostanziale durante l’esecuzione della concessione medesima. La modifica sostanziale di un contratto di concessione di lavori pubblici deve dar luogo a una nuova procedura di aggiudicazione relativa al contratto così modificato.
E’ quanto ha ribadito Anac con Parere di funzione consultiva n. 7, approvato dal Consiglio dell’Autorità dell’11 marzo 2026 riguardante un grosso Comune del Basso Lazio.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riguardo ad una concessione di costruzione e gestione affidata a seguito di una licitazione privata indetta nel 2004, dopo aver affermato che la stessa resta disciplinata, anche in fase di esecuzione, dalla l.n. 109/1994 e dal d.p.r.554/1999 (e non dagli articoli 189 e 192 del d.lgs. 36/2023, applicabili solo alle gare indette successivamente alla data in cui tale Codice ha acquisito efficacia ai sensi degli artt. 226 e 229), ha evidenziato che “Quando, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, la stazione appaltante abbia affidato ad un operatore economico una concessione di costruzione e gestione non appare consentito, in corso di esecuzione della concessione medesima, apportare modifiche sostanziali al rapporto concessorio”.

Ciò in quanto, l’art. 19 della l. 109/1994, così come l’art. 25 della l.n.109/1994 e l’art. 134 del d.p.r. 554/199 (come successivamente confermato dagli articoli 132 e 143 e segg. del d.lgs. 163/2006, articoli 106 e 175 del d.lgs. 50/216, articoli 120 e 189 del d.lgs. 36/2023), contemplanti la possibilità di apportare modifiche ai contratti pubblici durante il periodo di efficacia, in casi specifici e tassativi, devono ritenersi di stretta interpretazione, trattandosi di deroghe al principio dell’evidenza pubblica, che non consentono, in ogni caso, di apportare modifiche sostanziali ai contratti pubblici in corso di esecuzione, ossia modifiche in grado di alterare in modo considerevole le caratteristiche essenziali del contratto stipulato a seguito di una procedura di gara. 

“Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessionario apportino alle disposizioni del loro contratto di concessione modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale. È quanto avviene se le modifiche previste hanno per effetto o di estendere la concessione di lavori pubblici in modo considerevole a elementi non previsti, o di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore del concessionario, oppure ancora se tali modifiche sono atte a rimettere in discussione l’aggiudicazione della concessione di lavori pubblici”. 

Nel caso di specie, quindi, l’Autorità ha indicato all’Amministrazione richiedente di “valutare le istanze di modifica della concessione e di revisione del PEF, avanzate dal concessionario, sulla base delle previsioni della convenzione stipulata tra le parti (e della lex specialis a monte) che pone in capo allo stesso, anche in fase di gestione della struttura realizzata, specifici obblighi correlati all’assunzione e al mantenimento del rischio dell’operazione (che, secondo lo schema della concessione, deve restare a carico del concessionario), nonché sulla base delle disposizioni sopra richiamate, che individuano e delimitano i casi in cui è consentito procedere ad una modifica del rapporto concessorio in corso di esecuzione, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali allo stesso”.

Il Parere in funzione consultiva

 
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