Tratto da: Lavori Pubblici
È possibile ridurre la fascia di rispetto cimiteriale per realizzare un’opera pubblica? Qual è il punto corretto da cui va misurata la distanza? Le strutture accessorie possono incidere nel calcolo del perimetro della zona?
Sono i quesiti centrali affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 4 agosto 2025, n. 6897, che conferma la legittimità dei titoli edilizi rilasciati da un’Amministrazione comunale per la realizzazione di un impianto sportivo, rientrante nell’ambito di un progetto di riqualificazione di un’ex area industriale.
Il ricorso era stato proposto da alcuni confinanti che avevano impugnato i titoli edilizi rilasciati e per i quali il Comune aveva previsto la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri, purché nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 (TULS).
Al centro della contestazione:
- la legittimità della riduzione;
- la corretta individuazione del perimetro da cui misurare la distanza;
- l’asserita violazione dell’art. 338 TULS.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione, motivo per cui era stato presentato appello al Consiglio di Stato. Palazzo Spada ha confermato integralmente la lettura del giudice di primo grado: vediamo il perché.
La norma in esame è l’art. 338 del r.d. n. 1265/1934, così come novellato dall’art. 28 della legge n. 166/2002, il quale stabilisce che “È vietato costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti o comunque quale esistente in fatto”.
La norma prevede tuttavia che, in presenza di opere pubbliche o interventi urbanistici, la fascia possa essere ridotta, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale.
Il Consiglio ha ritenuto legittima la riduzione della fascia, fondata su una delibera consiliare di revisione del piano cimiteriale, con cui si approvava esplicitamente la riduzione a 50 metri e sui pareri favorevoli in termini igienico sanitari espressi dalle autorità competenti.
A rilevare è il collegamento della riduzione a un intervento di rilevanza pubblica, conforme all’art. 338, in quanto:
- giustificata da un progetto urbanistico coerente con l’interesse pubblico;
- attuata con il corretto iter procedimentale;
- supportata da documentazione tecnica esplicita.
I ricorrenti sostenevano che la distanza andasse calcolata non dal muro di cinta, ma includendo le strutture accessorie dell’impianto. Il Collegio ha respinto la tesi, chiarendo che l’art. 56 del d.P.R. n. 285/1990 non contiene una definizione del perimetro cimiteriale, ma solo l’elenco degli elementi da descrivere nella relazione tecnica sanitaria.
In particolate, il perimetro dei cimiteri, rilevante ai fini della individuazione della fascia di rispetto cimiteriale, deve essere individuato in base alla strumentazione urbanistica del Comune o, in difetto, tenendo conto dell’area sulla quale il cimitero insiste “di fatto”, come si desume chiaramente dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 e s.m.i. che, al comma primo, dispone: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.
Il perimetro va desunto dagli strumenti urbanistici o, in difetto, dall’esistenza in fatto dell’area destinata a sepoltura, mentre le strutture accessorie non integrano l’impianto cimiteriale ai fini del calcolo della fascia, poiché non incidono sulle esigenze di pietas e futura espansione, che sono le due finalità proprie della distanza di rispetto.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dei titoli edilizi rilasciati e la correttezza dell’interpretazione del Comune sulla fascia cimiteriale.
In sintesi, è legittima la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 50 metri quando:
- è fondata su una revisione complessiva del piano cimiteriale
- è approvata dalle amministrazioni e dalle autorità competenti in materia;
- è giustificata da opere di interesse pubblico.
Infine, il perimetro dell’impianto cimiteriale è quello tracciato dagli strumenti urbanistici, senza che nel calcolo rilevino le strutture accessorie.