tratto da biblus.acca.it

Non rientra nelle competenze dei comuni la facoltà di stabilire limiti territoriali all’installazione degli impianti fotovoltaici.

Lo stabilisce con la sentenza n. 881/2025 il Tar Campania, evidenziando che il complessivo assetto di attribuzioni nella materia delle fonti da energia rinnovabile non contempla la possibilità da parte dei Comuni di individuare limitazioni territoriali all’installazione dei relativi impianti e considerando, peraltro, che nemmeno le Regioni potrebbero prevedere un divieto aprioristico di carattere generale alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra come quello previsto dalle N.T.A.

Inoltre, tale divieto si porrebbe comunque in contrasto con la normativa di rango nazionale.

L’amministrazione comunale infatti non può “disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, atteso che la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’ente locale. Del resto, ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei “principi e criteri omogenei” che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazionale”.

Nel caso in esame, i giudici hanno richiamato l’articolo 20 del d.lgs. 199/2021 che — disciplinando l’individuazione delle aree idonee alle Fer – ammette al comma 1-bis, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (fattispecie n. 3 del comma 8, lettera c-ter del d.lgs. 199/2021).

Alla luce di quanto chiarito, la disposizione delle N.T.A. del P.U.C che restringe l’ambito territoriale delle aree utilizzabili per gli impianti Fer, consentendo nelle aree agricole l’installazione degli impianti fotovoltaici solo sulle coperture degli edifici e sulle serre autorizzate, è illegittima e va annullata.

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