tratto da biblus.acca.it

La sentenza n.  3987/2025, emessa dal TAR Campania, affronta un tema centrale nel diritto amministrativo edilizio: la validità e la decadenza del certificato di agibilità in relazione alla prosecuzione di un’attività commerciale.

Nel caso in esame, il ricorrente ha impugnato un provvedimento del Comune di riferimento che disponeva la cessazione dell’attività per il commercio al dettaglio della pescheria da lui esercitata. L’attività si svolge, sin dal 1999, in un locale di sua proprietà di 78 m2, dotato di bagno, antibagno e corridoio, regolarmente munito di certificato di agibilità rilasciato il 2 giugno 1998. Secondo quanto dichiarato nel ricorso, il locale non ha mai subito modifiche strutturali o funzionali rispetto alla situazione originaria.

Tuttavia, a seguito di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, è stato redatto un verbale in cui si contestava la violazione dell’articolo 24, comma 3, del D.P.R. 380/2001, per non aver presentato una nuova segnalazione certificata di agibilità. Gli agenti ritenevano che lo stato dei luoghi fosse stato modificato, rendendo decaduto il certificato di agibilità del 1998. Sulla base di tale accertamento, il Comune ha ordinato la chiusura dell’attività commerciale, sostenendo che essa fosse esercitata in locali privi di agibilità commerciale.

È stato dunque proposto ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e la sospensione cautelare dei suoi effetti. A fondamento della propria impugnazione, ha dedotto la totale assenza di presupposti di fatto per l’adozione del provvedimento, sostenendo di non aver effettuato alcun intervento edilizio o modifica ai locali che potesse far decadere l’agibilità rilasciata nel 1998. Ha inoltre contestato l’erronea applicazione dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, che richiede una nuova segnalazione certificata di agibilità solo in caso di nuovi interventi edilizi rilevanti. Il ricorrente ha infine sollevato profili di violazione di legge, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, motivazione illogica e incompetenza del Corpo di Polizia Municipale.

Il Comune si è costituito in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato.

Quando va presentata una nuova segnalazione certificata di agibilità?

L’art. 24 del D.P.R. 380/2001 stabilisce i requisiti necessari per ottenere l’agibilità di un immobile, ma presuppone che siano stati effettuati interventi sull’edificio. In altri termini: il certificato di agibilità non ha una scadenza intrinseca ma, in assenza di un provvedimento di autotutela che annulli il precedente, potrebbe decadere allorché siano eseguiti interventi che abbiano alterato la conformazione originale del manufatto.

Nel caso in esame, come già rilevato in sede cautelare, l’Amministrazione non ha indicato con precisione quali interventi sarebbero stati eseguiti dal ricorrente e che avrebbero determinato la perdita dell’agibilità. Pertanto, non risultano sussistere i presupposti per dichiarare decaduto il certificato rilasciato nel 1998.

Anche in questa fase del giudizio, il Comune non ha fornito elementi concreti che smentiscano la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente, secondo cui i locali dell’attività commerciale non hanno subito modifiche. Di conseguenza, ai sensi del principio della non contestazione previsto dall’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, tali circostanze devono considerarsi provate. Inoltre, l’Amministrazione non ha nemmeno prodotto un formale provvedimento di decadenza del certificato di agibilità.

Il TAR Campania, dunque, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e annulla l’ordinanza impugnata.

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