Iinarichi dirigenziali a persone in quiescenza: le indicazioni della Funzione Pubblica

MEMOWEB  Quotidiano informativo e documentale on-line per la P.A. locale

MEMOWEB N°228 DEL 10/12/2014

INCARICHI DIRIGENZIALI A PERSONE IN QUIESCENZA: LE INDICAZIONI DELLA FUNZIONE PUBBLICA

La disciplina dell’articolo 5, comma 9 del Dl n. 95/2012, modificato dall’articolo 6 del Dl n. 90/2014: la finalità, gli interessati, gli incarichi vietati, consentiti e gratuiti.

Occhi puntati sugli incarichi ai soggetti in quiescenza. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 9, del Dl n. 95/2012 è stata di recente modificata con l’articolo 6 del Dl n. 90/2014 con il fine di evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o per attruibuire loro responsabilità rilevanti.

La Funzione pubblica entra nel merito della questione con la circolare 4 dicembre 2014 n. 6, all’interno della quale fornisce indicazioni sull’interpretazione e sull’applicazione della disciplina.

Nell’ampio provvedimento si specifica che la nuova disciplina si applica agli incarichi conferiti a decorrere dal 25 giugno 2014; gli incarichi il cui atto di conferimento da parte dell’autorità titolare del relativo controllo riportino data 24 giugno non incorrono nel divieto e restano soggetti alla disciplina precedente. Diverso il caso in cui ci si riferisca a designazioni in enti o società controllati. In quel caso si fa riferimento all’entrata in vigore della legge di conversione e quindi agli effetti attivi dal 19 agosto 2014.

L’ambito di applicazione dei divieti rimane quello già definito dal Dl n. 95/2012: la Funzione pubblica rimarca l’obbligo in capo alle amministrazioni di evitare comportamenti elusivi, «consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi o cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza». 

Resta la possibilità di conferire incarichi a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una duurata non superiore all’anno, non prorogabile nè rinnovabile. L’iniziativa del conferimento deve essere dell’ente e non su domanda dell’interessato.

Il soggetto collocato in quiescenza potrà “accumulare” diversi incarichi da amministrazioni distinte, nel caso in cui siano tra loro compatibili, purché si rispetti il limite di durata.

Nella circolare si entra poi nel dettaglio sugli incarichi leciti e su quelli espressamente vietati, individuando fattispecie e delineando ipotesi.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto