Sentenza del 18/07/2025 n. 112 – Corte Costituzionale
ICI e abitazione principale per coniugi residenti in due abitazioni separate
Con riguardo alla disciplina dell’ICI, è incostituzionale l’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».
Così, ha stabilito, con conseguente dichiarazione di incostituzionalità, la Corte costituzionale, con sentenza del 18 luglio 2025, n. 112, con richiamo alla sua precedente sentenza del 13 ottobre 2022, n. 209 (relativa alla disciplina dell’IMU), chiarendo che l’ICI è una tassazione di tipo reale e deve prendere in considerazione solo elementi oggettivi relativi all’immobile mentre vanno escluse valutazioni in relazione allo status soggettivo del contribuente e dei propri familiari.
Nel caso di specie, il giudizio della Corte costituzionale era stato richiesto dalle sezioni unite della Corte suprema di cassazione, con le ordinanze 244 e 245 del 15 ottobre 2024.
Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF.

