Il Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024) ha apportato variazioni all’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 in merito al sistema di qualificazione e ai requisiti per gli esecutori di lavori, nonché per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
Una delle principali novità è l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 40 dell’Allegato II.12, che disciplina la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari nei servizi di ingegneria, architettura e altri ambiti tecnici. In particolare, tali requisiti possono essere soddisfatti scegliendo tra due alternative:
- la stipula di una polizza assicurativa con un massimale pari almeno al 10% del valore delle opere:
- il possesso di un fatturato globale conseguito nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, il cui importo non deve superare il valore stimato dell’appalto.
Per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di richiedere l’esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento nei 10 anni precedenti la data di indizione della gara, indipendentemente dal fatto che siano stati svolti per enti pubblici o soggetti privati.
Un’ulteriore modifica è l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 25 dell’Allegato II.12, che riguarda la direzione tecnica dei lavori. La norma stabilisce che coloro che, alla data del 1° luglio 2023 (data da cui le disposizioni del Codice hanno acquisito efficacia), ricoprivano già il ruolo di direttore tecnico e disponevano di un attestato valido, possono continuare a esercitare tale funzione.