Con parere n. 11 del 4 febbraio 2025. della sezione controllo Basilicata della Corte dei conti, si innova l’orientamento sulla determinazione della “classe” del Comune, prendendo a riferimento (in opposizione al precedente) la popolazione dell’ultimo censimento, i cui effetti si riflettono sulla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali.
Il quadro normativo
Il parere risponde ad un quesito: il criterio “statico”, quello dell’ultimo censimento, ai sensi dell’art. 1, comma 583, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022)[1], oppure “dinamico”, quello che tiene conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, ai sensi del comma 8, dell’art. 82, Indennità, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL, da applicare per l’individuazione della classe demografica alla quale ancorare la determinazione dell’indennità di funzione del Sindaco e degli Amministratori per l’anno 2025[2].
La Corte richiama le fonti normative:
- l’art. 82 del TUEL:
- comma 1 (criterio generale) prevede l’attribuzione di una indennità di funzione «per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali»;
- comma 8 (fissazione, lettera b) definisce la misura dell’indennità di funzione ad un decreto del Ministro dell’Interno nel rispetto di alcuni criteri: quello dell’«articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente»”.
- sulla base della cit. norma, e del comma 9, dell’art. 23, della legge n. 265/1999, è stato emanato il decreto del Ministro dell’Interno n. 119/2000, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che stabilito dei compensi tabellari differenziati in ragione delle dimensioni demografiche degli enti.
- i criteri del TUEL individuano due modalità per la determinazione della soglia demografica:
- STATICO, nell’art. 37, comma 4, del TUEL, che, nel disciplinare la composizione del consiglio comunale e provinciale in base al numero degli abitanti, fa riferimento «ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale»;
- DINAMICO, previsto dall’art. 156, comma 2, del TUEL, e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione «vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile».
Precedente orientamento
La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 7/2010/QMIG, si è pronunciata sul criterio “dinamico” relativo al dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno antecedente quello in corso secondo gli indici ISTAT, affermando che «la rilevazione delle dimensioni demografiche dell’ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall’articolo 156 del Decreto Legislativo 267/2000»: più aderente al dato effettivo più recente (di prossimità)[3].
Nuovo orientamento
Il Collegio inverte le conclusioni aderente al criterio “statico”, ancorando la scelta alla recente novella legislativa intervenuta in materia di corresponsione delle indennità di funzione agli amministratori locali, quella dell’art. 1, comma 583, della legge di bilancio 2022, che stabilisce dall’anno 2024 l’indennità di funzione dei sindaci parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, con l’applicazione di percentuali differenziate «in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale»[4].
CONTINUA QUI ….