Tratto da: Ministero Interno
(Parere n.21062 del 9/7/2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’ufficio in merito alla questione rappresentata dal presidente del consiglio comunale di … che, con nota datata …, aveva chiesto, anche a questa Direzione, un parere sull’ammissibilità della costituzione di un gruppo consiliare composto da una sola persona. In particolare, è stato rappresentato che il consigliere …, candidato nel maggio 2025 alla carica di sindaco non eletto nella coalizione dei partiti del centro-destra (“…” e “…”), nella prima seduta del consiglio dichiarava la propria adesione al gruppo consiliare …. Successivamente, in data … il predetto consigliere ha comunicato la propria cessazione dal gruppo precedentemente scelto e la sua adesione a …, con contestuale formazione di un nuovo gruppo consiliare unipersonale acquisendo anche il ruolo di capogruppo, con le relative prerogative. Il presidente del consiglio, nella seduta consiliare del …, si è riservato di chiedere un parere sull’ammissibilità della costituzione del predetto gruppo costituito da un solo componente, tenuto conto che l’argomento era stato inserito tra i punti all’ordine del giorno come presa d’atto da parte dell’organo assembleare e tenuto conto, altresì, che in data … il gruppo … ha inviato al presidente una formale diffida “a non autorizzare” la costituzione del nuovo gruppo per i motivi ivi indicati. Al riguardo, occorre premettere che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell’ambito delle suddette fonti normative. Si osserva che lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale nulla disciplinano in merito al tipo di gruppo consiliare comunicato dal consigliere …. Infatti, l’articolo 18 dello statuto prevede solo che i consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto disciplina il regolamento che può prevedere la conferenza dei capigruppo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina all’articolo 31 la composizione dei gruppi consiliari e precisa al comma 3 che ciascun gruppo è costituito, di norma, da almeno due consiglieri. Il citato articolo 31 dispone che un gruppo consiliare possa essere costituito da una sola persona solo qualora vi siano determinati presupposti, come si evince dalle disposizioni normative che di seguito si indicano: – Art.31, comma 1, Reg. “…. Nel caso in cui in una lista sia eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti a un gruppo consiliare”; – Art.31, comma 3, Reg. “… Il Presidente del Consiglio, a richiesta, autorizza la formazione di un gruppo costituito da un solo Consigliere, a condizione che egli sia stato eletto come candidato in una formazione politica che nel parlamento nazionale abbia ottenuto almeno il 4% dei voti”; – Art.31, comma 6, Reg. “…. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare …”. Ad avviso di quest’ufficio non sembra che si possa procedere alla costituzione di un gruppo monopersonale se non nei casi codificati dal regolamento del consiglio dell’ente e, nel caso di specie, l’ipotesi del gruppo monopersonale è solo quella contemplata nei commi 1 e 3 sopra richiamati dell’articolo 31, ipotesi non corrispondenti con quella rappresentata dal consigliere …. Si precisa che … non ha partecipato alla competizione elettorale del comune di …, non ha presentato alcuna lista e non faceva parte della coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco del consigliere in questione. Pertanto, nel ribadire che la materia dei “gruppi consiliari” è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, si rappresenta che solo in tale ambito potrà essere valutata eventualmente la possibilità di ampliare le ipotesi di costituzione di un gruppo unipersonale.

