Tratto da: Ministero Interno
Relativamente alla possibilità di cambiare la denominazione di un gruppo consiliare, gli enti locali, nell’ambito delle proprie potestà di organizzazione, hanno la competenza a dettare le norme statutarie e regolamentari nella materia.
(Parere n.37459 del 12.12.2025) È pervenuta a questo Ufficio la nota con la quale il segretario del Comune … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di gruppi e commissioni consiliari. In particolare, il segretario ha riferito che il consiglio è composto da dodici consiglieri oltre al sindaco. Le tre liste che si sono presentate alle ultime elezioni hanno espresso, rispettivamente, otto consiglieri per la maggioranza, tre eletti per una delle liste delle minoranze, un eletto per l’altra lista di minoranza. Ai sensi del regolamento del consiglio le tre liste hanno formato i corrispondenti tre gruppi consiliari. Nel corso del mandato, il gruppo di minoranza formato da tre consiglieri si è disgregato, in quanto due dei consiglieri che lo componevano hanno manifestato la volontà di costituire un nuovo gruppo adottando la denominazione di un partito rappresentato in Parlamento, mentre l’unico dei tre consiglieri rimasto nel gruppo di minoranza originario ha rappresentato di volerne cambiare la denominazione. Ciò posto, è stato chiesto se sia consentito ai consiglieri eletti in una lista civica costituire un nuovo gruppo con denominazione mutuata da un partito presente in Parlamento – avendo ottenuto formale assenso dal coordinamento provinciale del partito stesso – e se l’unico consigliere rimasto nel gruppo originario possa cambiarne la denominazione. È stato, altresì, chiesto se, a seguito dei mutamenti verificatisi, le commissioni consiliari debbano essere rappresentate in ragione della nuova consistenza dei gruppi presenti in consiglio. Al riguardo, si segnala, in linea generale, che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38, comma 3, art.39, comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia deve, comunque, essere regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. In tema di commissioni consiliari, si ricorda che le stesse non sono organi necessari dell’ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell’organo assembleare. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell’ambito della competenza dei consigli. Si rileva che in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Relativamente alla questione sottoposta a quest’Ufficio, è necessario esaminare le norme che l’ente locale si è dato. In merito, si osserva che l’articolo 6 del regolamento del consiglio comunale rubricato “Gruppi consiliari” dispone che i consiglieri eletti nella medesima lista si organizzano in gruppi e che i consiglieri che abbiano abbandonato il proprio gruppo originario “possono costituire un gruppo misto”. Dalla lettura della normativa sopracitata, si evince che l’unica opzione consentita ai consiglieri che intendano distaccarsi dal gruppo originario di appartenenza, corrispondente alla lista nella quale sono risultati eletti, è quella di aderire al gruppo misto. La normativa sopracitata non sembra, quindi, consentire ai due consiglieri di minoranza di costituire un nuovo gruppo. Per quanto riguarda l’altro consigliere, rimasto nel gruppo originario, che ha manifestato la volontà di cambiare la denominazione, si rileva che gli enti locali, nell’ambito delle proprie potestà di organizzazione, sono i soli che hanno la competenza a dettare le norme statutarie e regolamentari nella materia. Nel caso in esame, si tratta di cambio di denominazione di un gruppo consiliare, che in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, appare comunque da ritenersi ammissibile, fatta salva ogni altra valutazione politica. Lo statuto e il regolamento dell’ente non disciplinano il cambio di denominazione del gruppo consiliare (cfr. art.21 dello statuto e art.6 del regolamento). Occorre sottolineare che il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza “… non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e la assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati.” (TAR Puglia-sez. di Bari, sentenza n.506/2005) Peraltro, il T.A.R. Puglia, con la sopra citata sentenza, ha affermato che nel nostro sistema legislativo la “lista” è lo strumento a disposizione dei cittadini per presentare all’elettorato i propri candidati ed esaurisce la sua funzione giuridica al momento delle elezioni che si concludono con la proclamazione degli eletti, atto anteriore e del tutto autonomo rispetto alla convalida. Ne consegue che all’interno del consiglio i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, sia per gli organi assembleari dell’ente. Per quanto concerne le commissioni consiliari, l’art.25 del regolamento del consiglio prevede che le stesse siano composte da un numero massimo di sette membri in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. In caso di mutamento della consistenza dei gruppi presenti in consiglio, le commissioni devono essere riviste al fine di conformarne la composizione al criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/000.

