Tratto da: Ministero Interno
(Parere n.14247 del 6.5.2025) Si fa riferimento alla nota del … con la quale una Prefettura, nel trasmettere la richiesta di parere datata … del segretario generale del comune di …, ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito a quanto rappresentato dal predetto segretario. In particolare, è stato chiesto:
– se sia possibile costituire nuovi gruppi qualora le norme statutarie e regolamentari del comune in oggetto prevedano solo l’ipotesi, in caso di distacco dai gruppi originari, di costituzione del gruppo misto;
– se un gruppo costituito possa mutare, nel corso del mandato, la denominazione in assenza di disposizioni che lo vietano;
– se un gruppo, successivamente alla sua costituzione, possa cambiare denominazione e utilizzare un nome uguale ad altro gruppo tanto da indurre in confusione e, in tal caso, quali provvedimenti possono o devono essere adottati da parte del presidente del consiglio. Al riguardo, occorre premettere che l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. Nel caso in esame, lo statuto comunale prevede all’art.8, comma 4, che i consiglieri si costituiscono in gruppi in numero non superiore a quello delle liste partecipanti alla competizione elettorale che abbiano ottenuto almeno un seggio, composti dai consiglieri eletti nella medesima lista. In deroga a quanto innanzi detto è consentita la costituzione di un gruppo “misto”, composto dai consiglieri staccatisi dai gruppi originari, che deve essere costituito da almeno tre consiglieri. Il regolamento del consiglio comunale dell’ente, all’articolo 12, nel ribadire quanto stabilito dallo statuto all’articolo 8, ha precisato che il consigliere che, all’inizio o nel corso dell’esercizio del mandato, intende appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso nella lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione al capo del gruppo dal quale si distacca e al presidente del consiglio comunale, al sindaco e al segretario generale, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo. Inoltre, precisa che il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, a meno che non si tratti del gruppo misto che comunque deve essere costituito da un numero non inferiore a tre componenti. In merito al caso in esame, al fine di corrispondere alla richiesta di parere del segretario generale, si osserva quanto segue. Sulla base delle norme statutarie e regolamentari, di cui l’ente si è dotato, è possibile, in caso di distacco dal gruppo originario, costituire solo il gruppo misto. Infatti, il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce, come si è innanzi detto, le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Inoltre, il mutamento di denominazione del gruppo appare coerente con la disciplina prevista dal regolamento del consiglio comunale, in assenza tra l’altro di disposizioni che lo vietano. In merito, giova richiamare la pronuncia del T.A.R. Trentino Alto Adige – sez. di Trento, n.75 del 2009, con la quale è stato precisato che “il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall’art.67 della Costituzione … pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori – pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica – con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza dell’eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza”. In linea con il principio generale secondo il quale, all’elemento “statico” dell’elezione in una lista si sovrappone quello “dinamico”, fondato sull’autonomia politica dei consiglieri, si ritengono in genere ammissibili anche i mutamenti all’interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari. Anche il TAR Puglia, sez. di Bari, con sentenza n.506/2005 ha evidenziato che il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza “… non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l’assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati.” Relativamente alla possibilità per il gruppo già costituito di utilizzare una denominazione nuova uguale a quella di altro gruppo esistente, si ritiene che un gruppo non possa utilizzare nomi di gruppi già esistenti per evitare di generare confusione, in quanto ogni gruppo deve essere identificato con elementi idonei a caratterizzarlo.