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Governo – Consiglio dei ministri – Golden Power – Poteri speciali – Atto amministrativo – Discrezionalità Giurisdizione amministrativa – Sindacato giurisdizionale – Limiti

La decisione dello Stato di esercitare o meno i poteri speciali in materia di golden power, attraverso l’imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero opponendosi all’operazione, si connota per una amplissima discrezionalità, in ragione della natura degli interessi tutelati e, come tale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità delle decisioni assunte, ovvero della inesistenza e/o incongruità della motivazione, o, ancora, dell’errato o travisato apprezzamento di risultanze fattuali. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che l’esercizio dei poteri speciali in materia di golden power di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, mira a consentire l’intervento statale qualora l’operazione societaria possa compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, avuto riguardo all’incidenza su beni considerati di rilevanza strategica. 
 

Governo – Consiglio dei ministri – Golden Power – Poteri speciali – Atto amministrativo – Procedimento in genere – Struttura bifasica

Il procedimento in tema di golden power ha carattere bifasico, prevedendo: i) una prima fase di carattere prettamente istruttorio, tesa all’acquisizione di tutti i dati di fatto rilevanti al fine di ricostruire ed inquadrare l’operazione in chiave tanto analitica, quanto sistemica, a beneficio della successiva valutazione finale, curata da un apposito gruppo di coordinamento, composto da personale di livello dirigenziale apicale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei vari ministeri interessati; ii) una seconda fase decisoria che assume marcato profilo discrezionale, riservata al Consiglio dei ministri. (2).
 

Governo – Consiglio dei ministri – Golden Power – Natura ablatoria – Indennizzo – Esclusione

Il potere di golden power non ha natura ablatoria rispetto alla capacità (ed alla libertà) economica dell’operatore, limitandosi ad inibire singoli atti rientranti nell’esplicazione della capacità imprenditoriale, laddove in conflitto con interessi superiori dello Stato, pertanto non può configurarsi alcun obbligo di indennizzo, atteso che l’atto di esercizio del potere si limita a vietare la singola operazione, ma non preclude il perfezionamento di altre operazioni commerciali, ove non in contrasto con interessi dello Stato. (3).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 289; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 24 luglio 2020, n. 8742.

(2) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 289 sulla valutazione del Consiglio dei ministri in materia di golden power.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 9 giugno 2025, n. 11160 – Pres. ed Est. Politi

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