Il MIT, con il parere 3786/2025, conferma la differenza tra incentivi per il personale interno e compensi per collaudatori esterni, precisando le modalità di ripartizione e la disciplina per le commissioni non ancora insediate.
Le attività svolte dal personale interno e quelle affidate a dipendenti di altre amministrazioni non hanno solo una funzione operativa, ma anche contabile. L’art. 45 disciplina gli incentivi per il personale interno, mentre l’art. 116, comma 4-bis, ne definisce i limiti. L’art. 29 dell’Allegato II.14 richiama invece i criteri per i compensi esterni e l’obbligo di riversamento previsto dall’art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008. La questione riguarda non solo l’ammontare dei compensi, ma anche le modalità e la destinazione delle somme spettanti ai collaudatori esterni.
Compensi ai collaudatori esterni
Come calcolare i compensi quando il collaudo è affidato a personale di un’altra amministrazione? La quota di incentivo non spettante a questi soggetti può considerarsi economia? E quale disciplina si applica alle commissioni nominate prima del 1° gennaio 2025 ma non ancora insediate?
In particolare, l’Amministrazione ha chiesto conferma che:
- per il personale interno, gli oneri siano inclusi negli incentivi di cui all’art. 45;
- per i dipendenti di altre amministrazioni, i compensi siano determinati secondo l’art. 29 dell’Allegato II.14;
- la parte di incentivo non liquidabile ai collaudatori esterni non costituisca economia;
- l’art. 29 sia applicabile anche alle commissioni nominate prima del 2025 ma non ancora avviate.
Secondo l’art. 116, comma 4-bis, del D.Lgs. 36/2023, i compensi per il collaudo sono compresi nell’incentivo di cui all’art. 45 se il personale appartiene alla stessa amministrazione, mentre per dipendenti esterni si applica l’art. 29 dell’Allegato II.14. Quest’ultimo richiama il D.M. Giustizia 17 giugno 2016, contenente tabelle di compenso parametrate alla qualità della prestazione e rinvia all’art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008, che prevede la seguente ripartizione: 50% all’amministrazione di appartenenza e 50% al dipendente incaricato.
Tali regole si applicano anche agli enti locali, come confermato dalla Corte dei conti (delib. n. 58/2010) e dal MEF (circolare RGS n. 2/2010), e la giurisprudenza più recente (Corte dei conti Veneto, sent. n. 100/2023) sottolinea che la stazione appaltante erogante deve assicurare la corretta distribuzione dei compensi.
In sintesi:
- per il personale interno, il compenso rientra negli incentivi dell’art. 45;
- per i dipendenti esterni, si applica l’art. 29 dell’Allegato II.14, con riferimento al D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e all’obbligo di riversamento del 50% previsto dall’art. 61, comma 9, del D.L. 112/2008; La parte non liquidabile come incentivo non costituisce economia, ma va ripartita secondo le regole del trattamento accessorio dell’ente di appartenenza; L’art. 29 si applica anche alle commissioni nominate prima del 2025 se non ancora insediate.

