Fare una distinzione tra appalti a corpo da quelli a misura è molto importante, soprattutto per quanto riguarda la determinazione dell’offerta economica e la valutazione della sua congruità. Nella sentenza n. 1149/2025 del TAR Campania viene ribadito un principio consolidato in materia di appalti a corpo: l’unico elemento giuridicamente rilevante della proposta economica è il prezzo complessivo offerto.
Oggetto del contenzioso era una procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici, nella quale la seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione, lamentando, tra l’altro, presunte incongruenze e indebite integrazioni nelle giustificazioni economiche fornite dalla ditta vincitrice. Il Collegio giudicante ha confermato che, negli appalti a corpo, l’importo totale proposto dall’offerente ha natura vincolante e racchiude in sé l’intera prestazione contrattuale. Diversamente, il computo metrico estimativo – spesso allegato alla documentazione di gara – ha una funzione indicativa e conoscitiva delle singole lavorazioni e dei relativi costi stimati, senza incidere sulla struttura giuridica dell’offerta. Di conseguenza, eventuali discordanze tra l’offerta e il computo metrico non assumono rilievo sostanziale nella valutazione dell’offerta stessa.
I giudici sottolineano che, in questa tipologia contrattuale, il prezzo contrattuale è definito in termini fissi non soggetti a variazioni, salvo le ipotesi previste per legge e deriva da un ribasso applicato all’importo posto a base di gara. Ne consegue che il solo dato economicamente vincolante e valutabile è l’importo finale indicato in offerta e non le voci analitiche che ne costituiscono il dettaglio.
Le giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia sono modificabili?
La sentenza affronta anche un’altra questione importante: la possibilità di modificare o integrare le giustificazioni presentate in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il TAR ha chiarito che le giustificazioni economiche non sono cristallizzate nel momento della loro presentazione iniziale. Esse possono essere oggetto di chiarimenti e integrazioni successive, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio e senza alterare i contenuti essenziali dell’offerta.
Tale posizione è coerente con la finalità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, il quale non ha carattere sanzionatorio, bensì istruttorio. Esso mira a consentire alla stazione appaltante di accertare se l’offerta sia sostenibile, congrua e compatibile con una corretta esecuzione dell’appalto. In tale prospettiva, è pienamente legittima la possibilità per l’operatore economico di spiegare, precisare e integrare le proprie giustificazioni, senza che ciò implichi una modifica sostanziale dell’offerta.
Nel caso specifico, l’aggiudicatario non ha proceduto a una riformulazione delle giustificazioni iniziali, ma ha fornito elementi integrativi in risposta ai quesiti posti dalla stazione appaltante. Tali chiarimenti sono stati ritenuti idonei a confermare la congruità dell’offerta da parte del RUP, rendendo infondato il motivo di ricorso.