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Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Giurisdizione amministrativa – Tribunale superiore delle acque pubbliche – Criterio di riparto

Esula dall’ambito della giurisdizione amministrativa, per rientrare in quello del tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici), la domanda impugnatoria proposta avverso un provvedimento (nella specie, presa d’atto della conclusione positiva della conferenza di servizi ed approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori) caratterizzato da incidenza diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio. Difatti, la giurisdizione del tribunale superiore sussiste non solo quando l’atto impugnato promana da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l’atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente sull’uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali. (1).
In motivazione la sezione ha evidenziato che, ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione, non occorre tener conto né della natura formale dell’atto oggetto di impugnazione né delle censure proposte (nella fattispecie, di violazione delle norme sul procedimento amministrativo, sul contraddittorio e di appropriata istruttoria) in quanto l’unico criterio rilevante è quello del petitum sostanziale individuato dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscano manifestazione.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6594; Cass. civ., sez. un., ordinanza 14 febbraio 2024, n. 4061; 28 marzo 2023, n. 8776; 5 febbraio 2020, n. 2710; 26 febbraio 2019, n. 5641; T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 13 giugno 2019, n. 1593.

T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 13 dicembre 2024, n. 3493 – Pres. Veneziano, Est. Mulieri

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