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Sentenza del 07/04/2025 n. 9157/5 – Corte di cassazione

Giudicato penale di assoluzione e processo tributario

La valenza nel processo tributario della sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste è limitata esclusivamente alle sanzioni. A tale scopo, il giudice deve comunque accertare l’identità dei fatti materiali tra i due giudizi così come specificamente indicati dalla parte, non essendo sufficiente la mera allegazione della sentenza penale da parte del contribuente. Diversamente, ai fini dell’accertamento dell’imposta, il giudizio resta soggetto agli ordinari criteri che disciplinano il regime probatorio processualcivilistico e il giudicato penale di assoluzione è soggetto al libero apprezzamento del giudice insieme alle altre prove acquisite nel contenzioso tributario. Tali articolati principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione che, nella fattispecie, era stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, così come introdotto nella recente riforma delle sanzioni tributarie. Dopo aver ripercorso i primi arresti giurisprudenziali (ex multis Cass. 31 luglio 2024, n. 21584 e Cass. 16 gennaio 2025, n. 1021), la Suprema Corte ha ritenuto che solo un’interpretazione restrittiva dell’art. 21-bis sia compatibile con il diritto unionale (CGUE, C-596/16 e C-597/16) e con la Costituzione.  Infatti, una diversa lettura, estensiva anche al rapporto d’imposta del giudicato penale, potrebbe astrattamente generare criticità sul piano unionale (es. in tema di operazione fraudolente) e su quello costituzionale (considerando la mancata partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al giudizio penale e il diverso regime probatorio tra i due sistemi processuali). Di conseguenza, nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso con cui una società chiedeva l’annullamento di un avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti attesa la sentenza di assoluzione con la formula “il fatto non sussiste” del legale rappresentante della società.

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