tratto da biblus.acca.it

Sempre necessaria anche la valutazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele

Il combinato disposto dell’art. 11 e dell’art. 110 del Codice appalti impone di considerare un trattamento economico inferiore a quello stabilito dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara quale legittima causa di esclusione del partecipante alla gara.

È quanto disposto con sentenza 689/2025 dal Tar Piemonte che, bocciando il ricorso di un operatore espulso dalla procedura per la gestione di un asilo comunale, conferma un consolidato orientamento giurisprudenziale che pone il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nella lex specialis come vero e proprio requisito minimo dell’offerta.

L’articolo 11 impone:

  • alle Stazioni appaltanti di indicare sin dal bando di gara il CCNL applicabile (comma 2);
  • al concorrente di indicare già nell’offerta il diverso CCNL applicato (comma 3), senza attendere l’eventuale fase di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata;
  • alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, prima di procedere all’affidamento all’aggiudicazione, di acquisire la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.

Nel caso di specie pare priva di base normativa la pretesa dell’operatore escluso di sottrarre il contratto collettivo, scelto in sede di offerta, al giudizio di equivalenza, in quanto asseritamente qualificabile quale “contratto leader” al pari di quello assunto a parametro dall’amministrazione.

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