tratto da biblus.acca.it

l TAR Lazio nella sentenza 6406/2025 tratta di una mancata esclusione da una gara d’appalto per un asilo nido dell’aggiudicataria per una presunta violazione della lex specialis di gara. In che modo non l’aggiudicataria non ha rispettato il bando? Non ha indicato il ribasso percentuale, ma solo il prezzo finale di aggiudicazione. Il TAR Campania ha respinto il ricorso, fornendo una chiave di lettura delle norme di gara orientata alla conservazione degli atti e alla ricerca dell’effettiva volontà negoziale dell’operatore economico.

Carenza non sostanziale

La Corte ha stabilito che l’indicazione del prezzo offerto era pacifica e documentalmente dimostrata. Essendo noto il prezzo base d’asta (non esplicitato nel testo, ma presupposto per il calcolo del ribasso), la percentuale di ribasso omessa poteva essere ricavata mediante una “mera operazione matematica”. Non si è quindi configurata una carenza di carattere sostanziale idonea a inficiare la regolarità dell’offerta.

Il principio fondante della sentenza è che gli errori o le carenze formali nell’offerta non hanno rilievo invalidante se sono:

  • agevolmente riconoscibili (ictu oculi) dal contesto stesso dell’atto;
  • autonomamente emendabili senza necessità di ricorrere a elementi esterni all’offerta;
  • non in grado di comportare alcuna modifica dell’offerta globalmente intesa.

Il Collegio ha sottolineato l’onere in capo alla Stazione Appaltante di “ricercare l’effettiva volontà del concorrente” in presenza di un errore materiale, specialmente quando la correzione non lascia spazio a incertezze assolute sul contenuto economico dell’offerta. In sostanza, l’indicazione puntuale del prezzo offerto ha escluso “un dubbio effettivo circa la volontà negoziale espressa dall’aggiudicataria”.

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