Tratto da: ANAC
Servizio di portierato di un Comune: la procedura va sospesa e vanno riaperti i termini di presentazione delle offerte
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante durante una gara d’appalto possono spingersi fino al limite dell’interpretazione autentica di una clausola del bando, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione. Quando, invece, il chiarimento incide sull’essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara, esso dà vita ad una modifica non consentita delle regole alla base della selezione pubblica, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio. Tale risultato, oltre a ledere la par condicio, contrasta anche con il principio di buona fede e legittimo affidamento riposto dai concorrenti sulla lex specialis di gara, annoverato tra i principi fondamentali del nuovo Codice.
Così Anac con parere di precontenzioso, delibera n. 270 approvata dal Consiglio dell’Autorità del 7 luglio 2026, è intervenuta sulla procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di portierato da attuarsi presso le sedi svolta da un Comune in provincia di Caserta.
Importo di gara: 1.078.827 euro.
Dagli atti e documenti di gara, è emerso che esiste una differenza tra il requisito speciale di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale descritto nel disciplinare di gara, che appare chiaro e non contraddittorio, e quello risultante dai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante dopo la pubblicazione del bando di gara.
Il disciplinare prevedeva, infatti, il requisito di aver svolto almeno un servizio analogo a quello della procedura, nell’ultimo triennio, in favore di enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti; mentre la stazione appaltante nei chiarimenti ha modificato, ampliandola, la durata utile per la comprova del requisito, portandola da tre a dieci anni, e ha aggiunto al requisito dimensionale della popolazione superiore ai 30.000 abitanti (dell’ente locale), il nuovo requisito dimensionale relativo al fatturato, prevedendo che “l’importo complessivo di uno o più servizi analoghi deve essere pari o superiore all’importo della concessione”. Ciò scrive Anac, “costituisce integrazione e rettifica della lex specialis di gara, che per giurisprudenza non sono ammissibili, non potendo essi avere alcun contenuto provvedimentale ma solo, al massimo, chiarificatore”.
La duplice modifica ha riguardato un requisito di partecipazione indicato nel disciplinare ed è idonea a modificare la platea dei concorrenti. Pertanto, la stazione appaltante deve procedere ora alla formale modifica del disciplinare e alla sua pubblicazione nelle stesse forme di pubblicazione del bando e alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte, per consentire la partecipazione a tutti gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione.
La condotta della stazione appaltante conclude Anac – non è stata conforme alla normativa di settore, “avendo proceduto alla modifica del requisito speciale di partecipazione previsto nel disciplinare mediante chiarimenti pubblicati sulla piattaforma di gara, senza procedere alla modifica formale degli atti di gara e alla sua pubblicazione nelle forme del bando e senza riaprire i termini di presentazione delle offerte”.
La stazione appaltante è tenuta pertanto a sospendere la procedura, adottare formalmente tali modifiche della legge di gara e pubblicarle con le stesse forme di pubblicazione degli atti di gara, con contestuale riapertura dei termini di presentazione delle offerte, fatti salvi i poteri di autotutela.

