Il Consiglio di Stato (sentenza 2472/2026) nega il soccorso istruttorio per la garanzia non digitale: la polizza analogica equivale a mancata presentazione.
L’art. 106 del D.Lgs. 36/2023 prevede l’obbligo che la polizza fideiussoria sia tanto emessa quanto firmata digitalmente e che il documento che incorpora la polizza sia nativo digitale, mentre, il caso oggetto della sentenza 2472/2026 del Consiglio di Stato, verte sul caso di un operatore economico che non ha mai prodotto una polizza fideiussoria in formato nativo digitale, con conseguente violazione della disposizione normativa citata. In effetti, la norma non lascia spazio a interpretazioni estensive: il documento deve nascere digitale per permettere la verifica telematica presso l’emittente o tramite piattaforme basate su registri distribuiti. Il Consiglio di Stato ha chiarito che questa non è una mera formalità, ma un presupposto necessario.
Equivalenza tra polizza analogica e mancata presentazione
Il punto centrale della sentenza è l’equiparazione giuridica tra la presentazione di una polizza in formato analogico e la sua totale assenza. Il Collegio ha stabilito che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici non contempla la possibilità di produrre documenti che siano semplici copie informatiche di originali cartacei sottoscritti a mano. Pertanto, la violazione del requisito del formato nativo digitale determina un vizio talmente radicale da configurare l’inesistenza della garanzia stessa ai fini della partecipazione alla gara.
Nemmeno il soccorso istruttorio è utile se il documento è prodotto dopo la scadenza
La sentenza nega categoricamente la possibilità di regolarizzare la polizza tramite soccorso istruttorio se il documento nativo digitale viene prodotto dopo la scadenza del termine delle offerte. Sebbene il disciplinare di gara permetta di sanare la mancata presentazione, ciò è possibile solo se la garanzia è stata costituita prima del termine. Nel caso di specie, poiché la polizza digitale è stata formata e marcata temporalmente solo durante la fase di soccorso, essa è risultata tardiva. Consentire tale integrazione violerebbe la par condicio tra i concorrenti, concedendo a un operatore un termine più lungo per acquisire la documentazione necessaria.
Offerta a “valore zero” e sostenibilità economica
Il Consiglio di Stato ha inoltre affrontato la legittimità delle offerte con voci pari a zero (riguardo ai costi per l’utenza), respingendo il ricorso incidentale dell’appellante. I giudici hanno confermato che lo “zero” è un valore matematico congruo che mira a premiare il ribasso a favore dell’utenza. Un’offerta non può essere rigettata automaticamente solo perché non prevede corrispettivo per alcune voci, a condizione che l’impianto economico complessivo rimanga affidabile e serio secondo i principi della direttiva 2014/24/UE.

