tratto da biblus.acca.it

La sentenza del TAR Lombardia 3353/2025 trae origine dall’impugnazione da parte di una società per l’aggiudicazione ad un altro operatore economico della fornitura di un tomografo con caratteristiche innovative. La stazione appaltante aveva optato per una procedura negoziata senza bando che, a seguito di un’indagine di mercato, si era conclusa con l’individuazione di un unico operatore economico in grado di soddisfare i requisiti tecnici essenziali richiesti.

La ricorrente contestava l’illegittimità di tale metodologia, sostenendo che la stazione appaltante, invece di individuare parametri di carattere funzionale, avrebbe individuato parametri di carattere tecnico-costruttivo (quali le dimensioni del campo di vista) o comunque singoli parametri prestazionali (come la risoluzione spaziale delle immagini) che, se considerati in maniera isolata, non consentirebbero di far emergere la reale capacità dei macchinari di soddisfare le esigenze sottese alla fornitura.

Secondo la parte ricorrente, la procedura adottata dalla stazione appaltante risulterebbe illegittima poiché in contrasto con gli articoli 70 e 76 del D.Lgs. 36/2023 e con i principi in base ai quali la procedura negoziata senza bando può essere utilizzata solo in circostanze eccezionali, quando non esiste un reale mercato concorrenziale, condizione che non ricorre qualora sul mercato siano disponibili macchinari, anche diversi per caratteristiche tecniche o costruttive, ma comunque idonei a garantire prestazioni equivalenti.

Inoltre, non sarebbero state adeguatamente illustrate le ragioni per le quali si è deciso di assumere la decisione contestata.

Il Collegio ritiene infondate le ragioni.

La posizione del TAR

Il TAR ribadisce il principio giurisprudenziale secondo cui le stazioni appaltanti sono legittimate a definire caratteristiche tecniche restrittive della fornitura, a condizione che esista un “specifico nesso funzionale” tra la caratteristica tecnica imposta e l’effettivo bisogno da soddisfare.

La verifica tecnica ha dimostrato, in questo caso, che i requisiti richiesti non erano arbitrari, ma strettamente correlati ad un beneficio clinico (come l’incremento di diagnosi corrette) e a prestazioni migliori.

Ne consegue che la decisione di non prendere in considerazione il dispositivo offerto dalla ricorrente debba ritenersi corretta (la ricorrente, tra l’altro, non aveva dimostrato che il suo dispositivo sarebbe stato in grado di fornire prestazioni equivalenti).

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