Tratto: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. III, 04.06.2026 n. 4484

4.3. Quanto, infine, al terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante deduce l’illegittimità della verifica dei requisiti in capo alla mandante del R.T.I. aggiudicatario, per il mancato ricorso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (F.V.O.E.), assumendo che l’errore nella registrazione dei dati non sarebbe riconducibile a un malfunzionamento del sistema e, come tale, non potrebbe essere sanato mediante soccorso istruttorio, il Collegio reputa che la doglianza, esaminata nella sua effettiva consistenza sostanziale e nel suo portato critico, sia priva di decisività rispetto all’esito auspicato.
Ed infatti, la prospettazione della società appellante, muove da una premessa interpretativa eccessivamente rigida del perimetro applicativo degli strumenti digitali di verifica, postulando una distinzione netta e non mediata tra errore imputabile all’operatore economico e malfunzionamento del sistema, distinzione che, nella concreta fisiologia delle procedure telematiche, non appare sostenuta da un adeguato riscontro né sul piano normativo né su quello funzionale. In una lettura sistematica e non atomistica della disciplina di riferimento, deve piuttosto rilevarsi come il F.V.O.E. costituisca uno strumento di semplificazione e accelerazione delle verifiche, privo tuttavia di carattere esclusivo e insuscettibile di determinare, in via automatica, effetti espulsivi in presenza di disallineamenti meramente formali o di errori materiali nella fase di implementazione dei dati. Sotto tale profilo, l’errore nella registrazione – lungi dal potersi qualificare in termini di inadempimento sostanziale agli obblighi dichiarativi o documentali – si atteggia piuttosto come irregolarità emendabile, ove non emerga alcuna compromissione dell’affidabilità dell’operatore né alterazione della par condicio competitorum. Ne consegue che l’amministrazione ben può, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica e nel rispetto del principio di proporzionalità, attivare strumenti di interlocuzione procedimentale volti a chiarire e integrare il dato inesattamente rappresentato. In tale ottica, il soccorso istruttorio assume una funzione non già surrogatoria di carenze essenziali, ma di fisiologico completamento del quadro informativo, in presenza di situazioni ambigue o imperfettamente rappresentate, senza che ciò si traduca in un’indebita alterazione della competizione. In assenza di elementi univoci atti a dimostrare che il mancato utilizzo del F.V.O.E. abbia inciso in modo sostanziale sulla verifica dei requisiti o abbia determinato un vulnus ai principi di trasparenza e parità di trattamento, la censura in esame non si appalesa quindi idonea a fondare l’invocato effetto espulsivo, risolvendosi, piuttosto, in una doglianza di carattere meramente formale, priva di incidenza sostanziale sul procedimento di gara e sul suo esito.

Torna in alto