Il Decreto correttivo ha integrato la disciplina del funzionamento del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) inserendo nuove disposizioni per colmare alcune lacune nella regolazione.
Pertanto a mezzo Comunicato del 16 aprile 2025, l’ANAC ha fornito alcune indicazioni per l’applicazione, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi e scongiurare prassi non uniformi di utilizzo del FVOE e conseguente contenzioso.
Per facilitare l’operatività è stata allegata una Tabella contenente:
– l’elenco delle certificazioni acquisibili tramite il FVOE con modalità sincrona;
– l’elenco delle certificazioni acquisibili in modalità asincrona con l’indicazione del rispettivo tempo di reazione; e l’elenco di quelle non ancora acquisibili tramite FVOE.
La disposizione del Decreto “correttivo” consente alla stazione appaltante o ente concedente l’accesso al FVOE in presenza del consenso al trattamento dei dati e, per questo, la versione aggiornata del bando tipo n. 1/2023, attualmente in fase di predisposizione, conterrà specifiche clausole riguardanti la formulazione del consenso. La comunicazione all’ANAC da parte del RUP, o di altro soggetto a ciò delegato, tramite la scheda S2, dell’elenco dei soggetti che partecipano alla gara, vale a certificare nei confronti dell’Autorità che l’elenco presentato annovera solo soggetti che partecipano alla gara e che tali soggetti hanno manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE. Pertanto, ANAC non avrà necessità di acquisire alcuna ulteriore specifica comunicazione dell’avvenuta acquisizione del consenso per l’accesso al FVOE da parte della stazione appaltante o ente concedente.
Nell’ipotesi in cui il dato acquisibile tramite il FVOE, per un malfunzionamento dello stesso o delle piattaforme/banche dati ad esso interconnesse (vedasi comma 3-bis dell’articolo 99), non venga messo a disposizione della stazione appaltante o ente concedente entro trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante o ente concedente può disporre l’aggiudicazione. Le stazioni appaltati o enti concedenti devono porre attenzione sulla possibilità che il malfunzionamento che impedisce l’ottenimento, tramite il FVOE, di un dato acquisibile in modalità asincrona entro il tempo di reazione previsto per la specifica tipologia di dato, sia solo temporaneo. In questo caso, la stazione appaltante/ente concedente, invece di attendere la decorrenza dei trenta giorni per procedere all’aggiudicazione, può ridurre i tempi di conclusione del procedimento interrogando nuovamente il sistema al fine di ottenere il dato richiesto in tempo utile. ANAC invita quindi le stazioni appaltanti/enti concedenti che si trovino in simili circostanze ad effettuare una nuova richiesta tramite il sistema prima che siano decorsi i trenta giorni previsti dalla norma.
Dai casi di malfunzionamento vanno tenute distinte le ipotesi in cui le certificazioni necessarie ai fini della comprova non sono acquisibili tramite il FVOE in quanto l’Ente certificatore non le produce o non le centralizza presso una banca dati, o non mette a disposizione la relativa banca dati. Si tratta di alcune ipotesi, numericamente ridotte, rispetto alle quali l’intero articolo 99 non può trovare applicazione per l’oggettiva impossibilità di attivare interconnessioni interoperanti con banche dati inesistenti o non rese disponibili da parte dell’Ente certificatore. Tali certificazioni possono essere acquisite solo tramite le modalità seguite prima dell’efficacia della digitalizzazione: pertanto, se necessarie ai fini della comprova dei requisiti generali o speciali, le stazioni appaltanti o enti concedenti sono tenute ad attivarsi tempestivamente per richiederle direttamente ai rispettivi Enti certificatori.